Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/07/2019, n. 19400

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La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive).

Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell'eccezione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/07/2019, n. 19400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19400
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

SAZION 194 0 0 / 1 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DONAZIONE Dott. VINCENZO CORRENTI Presidente - Dott. U B - Consigliere - Ud. 15/04/2019 - Dott. LUIGI ABETE - Consigliere - CC R.G.N. 10056/2015 Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Car 19400 - Rel. Consigliere - Rep. ② .1.@ Dott. M C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10056-2015 proposto da: T G, T G, elettivamente domiciliati in ROMA, V.MUGGIA 21, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RENDINA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S S giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti-

contro

B S, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANGELO giusta procura a margine delINNOCENZO controricorso;

- controricorrente -

nonchè

contro

T S;

- intimato -

OR 1112/13 avverso la sentenza n. 2581/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2019 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie dei ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. T B conveniva in giudizio i germani T Giuseppe, S e G dinanzi al Tribunale di Venezia, deducendo che era deceduto il padre T N in data 7 gennaio 1991, e che questi aveva venduto ai convenuti alcuni immobili ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore di mercato, dando vita pertanto a delle donazioni indirette che chiedeva fossero poste in collazione nell'ambito del giudizio di divisione contestualmente proposto. Nella resistenza dei convenuti T G e G, essendo invece T S rimasto contumace, il Tribunale adito con la sentenza n. 82 del 15 gennaio 2007 rigettava la domanda ritenendo che l'attrice non aveva proposto anche domanda di simulazione delle presunte donazioni poste in essere dal padre, dovendosi in ogni caso escludere che fosse stato provato, nella prospettiva della realizzazione di negotia mixta cum donatione, l'esistenza dell'animus donandi da parte del genitore. A seguito di appello proposto da T B, alla quale subentrava l'erede B S, la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 2581 del 17/11/2014, in riforma della decisione gravata, riteneva che effettivamente gli immobili di cui ai vari atti indicati in citazione erano stati oggetto di donazioni indirette da parte del de cuius in favore dei convenuti, sicchè, Ric. 2015 n. 10056 sez. S2 - ud. 15-04-2019 -2- una volta posti in collazione, gli stessi convenuti erano tenuti al somme espressamente specificate inpagamento delle dispositivo al fine di perequare il valore della quota dell'attrice in ragione dell'entità delle donazioni ricevute dagli altri condividenti. La Corte d'Appello rilevava che alla luce delle perizie svolte nei due gradi di giudizio, era emerso che il valore dei beni era notevolmente superiore a quello riportato negli atti di acquisto di cui alla domanda attorea, sicchè stante la clamorosa sproporzione, poteva reputarsi dimostrato l'animus donandi da parte del genitore, tenuto anche conto dei rapporti di parentela tra le parti e del fatto che alcune compravendite erano state redatte con l'assistenza dei testimoni. Vi erano quindi elementi presuntivi gravi precisi e concordanti che portavano ad affermare la ricorrenza di donazioni indirette in relazione alla differenza tra il valore dichiarato ai fini della vendita e quello effettivo del bene. Le donazioni andavano quindi poste in collazione, tendo conto del valore dei beni alla data di apertura della successione. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono T G e T G sulla base di tre motivi. B S resiste con controricorso. T S non ha svolto difese in tale fase. In prossimità dell'udienza T G e T G hanno depositato memorie, essendo invece tardivo il deposito delle memorie da parte del contro ricorrente, il che impedisce che possano essere prese in esame. Ric. 2015 n. 10056 sez. S2 - ud. 15-04-2019 -3- 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento in quanto emessa senza la partecipazione necessaria di tutti i litisconsorti. Si deduce che la domanda proposta era comunque correlata ad una domanda di divisione ereditaria, alla quale sono tenuti a partecipare tutti i condividenti. Nella fattispecie, come emerge da un certificato anagrafico prodotto in questa sede, il de cuius aveva cinque figli, ed in particolare, oltre ai quattro germani T partecipi del giudizio, anche la figlia T Anna, la quale non è mai stata chiamata a partecipare al giudizio. Si assume altresì che, a seguito del decesso dell'attrice T Bruna, si era costituito per proseguire il giudizio il solo marito B S, senza che fosse stata evocata in giudizio anche la figlia B M, come si ricava anche in questo caso dalla certificazione anagrafica prodotta in sede di legittimità. Il motivo deve essere disatteso. Ed, infatti ancorchè risulti effettivamente principio pacifico quello secondo cui la verifica dell'integrità del contraddittorio debba avvenire d'ufficio, si è altresì da lungo tempo precisato (cfr. ex multis Cass. n. 2149/1978) che qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio, per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova (conf. Cass. n. 852/1985;
Cass. n. 2774/1997;
Cass. n. 5605/1990;
Cass. n. 13571/2006). Ric. 2015 n. 10056 sez. S2 - ud. 15-04-2019 -4-

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