Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2016, n. 26047

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2016, n. 26047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26047
Data del deposito : 16 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 71/13/11 depositata il 2 novembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello principale proposto da Equitalia Romagna S.p.A. e - in riforma della decisione n. 81/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini - respingeva il ricorso promosso da G.L. contro l'iscrizione ipotecaria su di un immobile di sua proprietà a seguito di sentenza in giudicato che aveva confermato una cartella esattoriale per il pagamento in solido di imposte di successione ereditaria.

La CTR spiegava il rigetto del ricorso osservando che - trattandosi di un debito d'imposta "personale" - l'iscrizione ipotecaria era stata correttamente iscritta sul "fabbricato" di proprietà del contribuente. Il ridetto contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due o forse a tre - motivi anche illustrati da memoria.

L'ufficio e il concessionario resistevano con controricorso.

Diritto



1. Il contribuente ha dapprima rubricato "I motivo di impugnazione" - semplicemente deducendo che l'iscrizione non poteva riguardare immobili di proprietà avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario - ma senza in alcun modo dire quale fosse il motivo tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c. per cui si chiedeva la cassazione della sentenza.

Il motivo - se con le accennate deduzioni si è effettivamente inteso proporlo - è quindi inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi