Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2016, n. 26047
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Testo completo
Fatto
Con l'impugnata sentenza n. 71/13/11 depositata il 2 novembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva l'appello principale proposto da Equitalia Romagna S.p.A. e - in riforma della decisione n. 81/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini - respingeva il ricorso promosso da G.L. contro l'iscrizione ipotecaria su di un immobile di sua proprietà a seguito di sentenza in giudicato che aveva confermato una cartella esattoriale per il pagamento in solido di imposte di successione ereditaria.
La CTR spiegava il rigetto del ricorso osservando che - trattandosi di un debito d'imposta "personale" - l'iscrizione ipotecaria era stata correttamente iscritta sul "fabbricato" di proprietà del contribuente. Il ridetto contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due o forse a tre - motivi anche illustrati da memoria.
L'ufficio e il concessionario resistevano con controricorso.
Diritto
1. Il contribuente ha dapprima rubricato "I motivo di impugnazione" - semplicemente deducendo che l'iscrizione non poteva riguardare immobili di proprietà avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario - ma senza in alcun modo dire quale fosse il motivo tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c. per cui si chiedeva la cassazione della sentenza.
Il motivo - se con le accennate deduzioni si è effettivamente inteso proporlo - è quindi inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.