Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2021, n. 07030

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2021, n. 07030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07030
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26624-2020 proposto da: T G, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI N

134, presso lo studio dell'avvocato F D R, e rappresentato e difeso dall'avvocato M A D B giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 170/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/09/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere M C;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale chiede il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 170 del 2020, confermò il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto che aveva irrogato all'avv. G T la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre, ritenendolo responsabile dei capi di incolpazione sub 2 e 4 della contestazione disciplinare, e, specificamente: 2) per aver prestato, nell'interesse del sig. A B, attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1999/13, pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta di L B, dopo che aveva agito nei confronti dello stesso A B per il recupero di un credito professionale intervenendo, con il patrocinio del collega di studio M F, nell'esecuzione presso terzi n. 3040/13 R.E. del Tribunale di Vicenza -

CE

Dott. S Pantano che era stata promossa in danno del predetto A B dal cugino L B, in forza del sopradetto decreto ingiuntivo e, quindi, in conflitto con gli interessi della parte assistita. Così violando l'art. 37 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 24 1 comma del vigente Codice Deontologico) In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013;
4) per aver affidato alla collega di studio Avv. Maddalena Zerbaro la difesa di A B con cui era in conflitto di interessi per essere Ric. 2020 n. 26624 sez. SU - ud. 23-02-2021 -2- intervenuto, con il patrocinio dell'avv. M F pure collega di studio, per un proprio credito nell'esecuzione presso terzi n. 3040/14 del Tribunale di Vicenza GE dott. S. Pantano, che era stata promossa in suo danno dal cugino L B al fine di invocare in compensazione un credito del debitore esecutato nei confronti del procedente, facendola agire, in tal modo, in regime di conflitto di interessi, così violando gli artt. 1-5-6 del Codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 24 comma 1 del vigente Codice Deontologico) In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013 e gennaio 2014. 2. Dalla sentenza emergono i seguenti fatti: l'avv. T, per conto del suo cliente A B, aveva notificato a L B un atto di precetto per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del suo assistito all'esito di un contenzioso civile;
L B aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di A B per la somma capitale di C 55.000,00, in forza del quale, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 10 settembre 2013, aveva provveduto a pignorare su conto corrente bancario intestato al debitore la somma di C 37.156,33;
nella procedura esecutiva originata dall'atto di pignoramento intervenivano: lo stesso T, rappresentato e difeso dal collega di studio M F, per un credito professionale di C 14.000,00, fondato su assegno bancario tratto da A B il 25 agosto 2013, costituito dalle spese e competenze maturate nella causa per la quale A B aveva notificato il precedente atto di precetto;
Luigia Vezzaro, madre dell'esecutato A B, sempre a ministero dell'avv. M F, per un credito di C 70.000,00, fondato su un assegno bancario tratto in data 26 agosto 2013, Ric. 2020 n. 26624 sez. SU - ud. 23-02-2021 -3- consegnato dall'esecutato alla madre a saldo di un pregresso debito derivante da mutuo in precedenza concesso al figlio;
si costituiva anche il debitore esecutato, rappresentato e difeso dall'avv. M Z - che collaborava stabilmente con l'avv. T nello stesso studio professionale - per opporre in compensazione il proprio credito derivante dall'atto di precetto prima citato. Successivamente l'avv. G T, difeso dall'avv. F, interveniva nella medesima procedura per un ulteriore credito professionale di C 6.000,00 per le competenze maturate per aver predisposto, nell'interesse di A B, l'opposizione al decreto immediatamente esecutivo in forza del quale L B aveva dato avvio alla procedura di pignoramento.

3. Il Consiglio Distrettuale riteneva indimostrata la tesi, sottesa al primo capo di incolpazione, secondo cui l'avv. T sarebbe stato il dominus di un'operazione volta alla creazione di titoli esecutivi fittizi finalizzati a ostacolare la soddisfazione del credito di L B, escludeva inoltre la responsabilità per l'incarico dell'avv. F, non ravvisando nei confronti di quest'ultimo un conflitto di interessi. Riteneva sussistente la duplice violazione di cui ai residui capi di incolpazione, essendo provato che l'avv. T, benché avesse formalmente rinunciato ai mandati nei confronti del sig. A B, dopo l'intervento nell'azione esecutiva aveva proseguito la difesa del cliente provvedendo a redigere a suo vantaggio l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che di quell'azione esecutiva costituiva il titolo e, inoltre, nella procedura esecutiva in cui era parte, quale creditore interveniente, formalmente e sostanzialmente opposta al sig. A B, quest'ultimo era stato assistito dall'avv. Maddalena Zerbaro, collaboratrice dell'avv. T, la quale all'epoca dei fatti esercitava la Ric. 2020 n. 26624 sez. SU - ud. 23-02-2021 -4- professione presso lo studio di quest'ultimo, incaricata per fornire "formalmente" un difensore diverso da lui.
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