Cass. pen., sez. II, ordinanza 23/08/2022, n. 31463

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, ordinanza 23/08/2022, n. 31463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31463
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di T Y, nato in Marocco 1'1.5.1989, contro la sentenza del GUP di Brescia del 22.2.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 22.2.2022 il GUP di Brescia ha applicato a Y T, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, ed in relazione ai fatti di riciclaggio a lui ascritti, la pena, in tale misura concordata, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000 di multa disponendo altresì la confisca, ex art. 648quater cod. pen., della somma di Euro 545.560,00;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Y lamentando vizio di motivazione in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla incongruità della pena: rileva che la richiesta di applicazione concordata della pena non esime il giudice dal dovere di motivare sulla assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato;

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione;
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu;
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione t della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas;
Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari;
Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede;
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi