Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2018, n. 20764
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Testo completo
o la seguente SETEZA sul ricorso 866-2013 proposto da: BOLOGNA PIETRO GIOVANNI BLGPRG31B04D969T, FRANCIS FRANCESCO FRNFNC41B07B180K, SALINA FERMO SLNFRM37S10F205P, RAMONDETTA SEBASTIANO RMNSST44C141754A, ANNOVAZZI SERGIO NNVSRG35C24F205W, ROSTI FILIPPO MARIA RSTFPP33A10T012N,
WEGNER UGO
2018 WGNGU032S01F839X, CATTANEO PIERO CTTPRI24R21F1651, 913 DAVIDE LUCIANO DVDLCN29M18B160U, LOCHIS PASQUALE LCHPQL29H18F205Z, VEDRAMINI EZO VNDNZE36H07F205K, MORONI GIANCARLO MRNGCR34D13F205C, FONTANA LUCIO FNTLCU28D11F205Q, elettivamente domiciliati in ROMA, x presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato M I, giuste procure in atti;
- ricorrenti -
contro
FONDO PESIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.
MORGAGNI
19, presso lo studio dell'avvocato M S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P I, giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 926/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/08/2012, r.g.l. n. 2080/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Ivana Clemente per delega verbale dell'avvocato Michele Sandulli.
Fatti di causa
Il Tribunale di Milano respinse la domanda di Sergio Annovazzi e degli altri litisconsorti di cui in epigrafe - tutti ex dipendenti della Banca di Roma che avevano maturato il diritto alla pensione integrativa a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta Banca - con la quale i medesimi avevano chiesto, nei confronti dello stesso Fondo, che venisse accertata l'illegittimità degli accordi aziendali e degli atti adottati dall'assemblea generale del Fondo aventi ad oggetto il congelamento per la durata di cinque anni (dal 1999 al 2003) della perequazione automatica della pensione da loro goduta. La Corte d'appello di Milano (sentenza del 10.8.2012), nel confermare la sentenza di primo grado impugnata dai predetti pensionati, ha osservato che rientrava nei poteri dell'assemblea straordinaria del Fondo deliberare in ordine alle modifiche dello statuto, quale quella del 3.5.2000 che aveva avuto ad oggetto la sospensione dell'adeguamento annuale delle pensioni in base alla variazione dell'indice del costo della vita per il quinquennio 1999-2003, delibera, questa, che era vincolante, non solo per gli iscritti, ma anche per coloro che erano già titolari di pensione diretta. Per la cassazione della sentenza ricorrono i suddetti pensionati con quattro motivi, cui resiste il Fondo di pensione per il personale della Banca di Roma. I ricorrenti depositano, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112
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2018 WGNGU032S01F839X, CATTANEO PIERO CTTPRI24R21F1651, 913 DAVIDE LUCIANO DVDLCN29M18B160U, LOCHIS PASQUALE LCHPQL29H18F205Z, VEDRAMINI EZO VNDNZE36H07F205K, MORONI GIANCARLO MRNGCR34D13F205C, FONTANA LUCIO FNTLCU28D11F205Q, elettivamente domiciliati in ROMA, x presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato M I, giuste procure in atti;
- ricorrenti -
contro
FONDO PESIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.
MORGAGNI
19, presso lo studio dell'avvocato M S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P I, giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 926/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/08/2012, r.g.l. n. 2080/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Ivana Clemente per delega verbale dell'avvocato Michele Sandulli.
Fatti di causa
Il Tribunale di Milano respinse la domanda di Sergio Annovazzi e degli altri litisconsorti di cui in epigrafe - tutti ex dipendenti della Banca di Roma che avevano maturato il diritto alla pensione integrativa a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta Banca - con la quale i medesimi avevano chiesto, nei confronti dello stesso Fondo, che venisse accertata l'illegittimità degli accordi aziendali e degli atti adottati dall'assemblea generale del Fondo aventi ad oggetto il congelamento per la durata di cinque anni (dal 1999 al 2003) della perequazione automatica della pensione da loro goduta. La Corte d'appello di Milano (sentenza del 10.8.2012), nel confermare la sentenza di primo grado impugnata dai predetti pensionati, ha osservato che rientrava nei poteri dell'assemblea straordinaria del Fondo deliberare in ordine alle modifiche dello statuto, quale quella del 3.5.2000 che aveva avuto ad oggetto la sospensione dell'adeguamento annuale delle pensioni in base alla variazione dell'indice del costo della vita per il quinquennio 1999-2003, delibera, questa, che era vincolante, non solo per gli iscritti, ma anche per coloro che erano già titolari di pensione diretta. Per la cassazione della sentenza ricorrono i suddetti pensionati con quattro motivi, cui resiste il Fondo di pensione per il personale della Banca di Roma. I ricorrenti depositano, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112
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