Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2009, n. 9256
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In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale. Tale criterio, in mancanza di diverse specifiche disposizioni, si estende all'ipotesi in cui l'azienda appartenga ad un'impresa individuale, dovendosi escludere che, anche in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il loro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell'impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali, e restando priva di rilievo l'eventuale coincidenza del foro speciale con quello generale individuato ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ.
In tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, la quale, attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indici emersi dall'istruttoria - come l'esistenza di un obbligo di rendiconto, la cura del settore concernente il personale, la preposizione all'organizzazione tecnica e produttiva, la predisposizione di rendiconti contabili periodici da sottoporre al datore di lavoro, la corresponsione di una retribuzione periodica in misura fissa, il successivo inquadramento della lavoratrice come bracciante agricola - aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro).
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R I D E 09256 .09 T N E S E AULA 'B' - L L O R E T 17 APR. 2009 N E S E Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA N O I Z A R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO S I G E R E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 3/2006 N E S E 9256 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 26/02/2009 Dott. MICHELE DE LUCA Consigliere PU- Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO Rel. Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3-2006 proposto da: NO NG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso 10 studio dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABATINI FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente 2009 contro 738 elettivamente domiciliata in ROMA, DELLA MURA LUCIA, VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato IMPARATO DARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ARENA BRUNO, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 4012/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2005 R.G.N. 2545/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato EDOARDA SANCI per delega SABATINI FRANCO;
udito l'Avvocato ARENA BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Napoli il 4.6.1999, EL UR CI convenne in giudizio FR AN e premesso che: nel gennaio 1986, a seguito della morte del marito, FR - OM, lo aveva sostituito nella gestione di una azienda agricola sita in provincia di Cosenza di proprietà del convenuto;
l'attività svolta, protrattasi fino al 31.1.1999, allorché era stata invitata a cessare il proprio impegno lavorativo, era riconducibile a quella di dirigente agricolo;
la retribuzione percepita non era stata adeguata al lavoro svolto;
- chiese accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes e la nullità o l'inefficacia del licenziamento, con condanna della parte datoriale alla corresponsione delle differenze retributive e del trattamento retributivo dirigenziale anche per il periodo successivo al licenziamento, ovvero, in ipotesi di ritenuta legittimità del recesso, con riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità sostituiva del preavviso e del TFR. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta, il Giudice adito accolse parzialmente il ricorso e, accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a far tempo dal 1991, condannò il FR, applicando le disposizioni del CCNL di settore in via parametrica, alla corresponsione, in favore della ricorrente, della somma di euro 177.730,34, comprensiva del TFR e dell'indennità di mancato preavviso. 3 La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 31.5 - 18.7.2005, rigettò l'appello principale proposto dal FR e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla EL UR, condannò il datore di lavoro alla corresponsione dell'ulteriore importo di euro 61.749,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, a titolo di differenze retributive. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, osservò, per quanto ancora qui rileva, quanto segue: doveva riconoscersi la competenza territoriale del Giudice adito, essendo risultato che il centro dell'attività direzionale dell'azienda era sito in Napoli;
- era infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, cpc, atteso che detto ricorso, alla luce di una complessiva analisi dell'atto (essendo state altresì le esposte deduzioni corredate da doviziosa documentazione), risultava del tutto esaustivo in ordine alla definizione delle ragioni giustificative dell'azione;
- gli univoci elementi allegati dalla lavoratrice, suffragati in fase istruttoria, conducevano alla definizione di un rapporto riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2094 cc;
in base alle emergenze istruttorie doveva ritenersi la qualifica dirigenziale della lavoratrice;
erroneamente il primo Giudice aveva operato una decurtazione in via equitativa delle competenze spettanti alla lavoratrice per effetto del vitto e dell'alloggio dalla medesima goduti, non essendo rinvenibile alcuna specifica deduzione sul punto in sede di ricorso introduttivo del giudizio, né essendo stata formulata dal FR alcuna eccezione sull'entità dei compensi ex adverso richiesti. Avverso l'anzidetta sentenza FR AN ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. EL UR CI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 413 cpc (art. 360, comma 1, n. 4, cpc), nonché vizio di motivazione, esponendo che la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata nella circoscrizione del Tribunale di Castrovillari, ivi essendo sita l'azienda agricola - ditta individuale - presso cui era addetta la lavoratrice;
erroneamente la Corte territoriale aveva comunque ritenuto che i poteri di direzione dell'azienda fossero concentrati in Napoli, avendo omesso di considerare la