Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1988, n. 3793
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La notifica della sentenza al procuratore costituito - la quale, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - è nulla, e quindi improduttiva di tale effetto, ove nella relazione dell'ufficiale giudiziario apposta sulla copia notificata non sia indicata la data di esecuzione della notifica e tale data non possa essere utilmente stabilita neppure per relationem con riferimento al contenuto dell'atto notificato. ( V 1245/83, mass n 426028; ( V 1681/69, mass n 340643; ( V 828/65, mass n 311575).*
La disciplina dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, secondo cui il personale alle dipendenze, alla data dell'1 gennaio 1962, delle imprese esercenti industrie elettriche trasferito allo ENEL è mantenuto in servizio, costituente deroga alla norma dello art. 2112 cod. civ., è diretta a salvaguardare l'e.N.E.L. da situazioni ingiustificate od artatamente predisposte, sicché il personale delle imprese trasferite non in servizio all'1 gennaio 1962 non può pretendere di continuare il rapporto nei confronti di tale ente ne' in virtù della legge generale ne' in virtù di quella speciale. È peraltro salva la possibilità di una diversa manifestazione di volontà dell'ENEL, che può essere desunta, per implicito, anche dal fatto che i dipendenti anzidetti siano stati mantenuti in servizio dall'ente, purché tale circostanza assuma in concreto il valore concludente nel senso della prosecuzione del rapporto e tenendo presente che nella ricerca di detta volontà non assume Rilevanza il periodo intercorso fra la pubblicazione del decreto di trasferimento e la consegna dei beni ma piuttosto la durata della permanenza in servizio dei lavoratori durante il successivo periodo di amministrazione provvisoria, essendo riferibile all'ente il comportamento dell'amministratore da esso nominato. ( V 2070/81, mass n 412786; ( V 2070/81, mass n 412787).*