Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/1950, n. 502

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L'associazione nazionale combattenti e reduci, costituita in ente morale con R.d. 24 giugno 1923 n. 1371, ha natura di persona giuridica privata, desumibile anche dello statuto approvato con Decr. 29 marzo 1 947 del capo provv.Dello stato, e non già di ente pubblico sottoposto a vigilanza e tutela dello stato. Pertanto, non rientrando l' associazione in questione fra gli enti menzionati nell'art. 29 T.U. Del 1924 n.1054, le controversie derivanti da rapporti d'impiego e di lavoro tra l'associazione stessa e i suoi dipendenti appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e non a quella del consiglio di stato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/1950, n. 502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 502
Data del deposito : 28 febbraio 1950

Testo completo

L'associazione nazionale combattenti e reduci, costituita in ente morale con R.d. 24 giugno 1923 n. 1371, ha natura di persona giuridica privata, desumibile anche dello statuto approvato
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