Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/07/2021, n. 20324

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/07/2021, n. 20324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20324
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2450/2016 R.G. proposto da BENEDINI BIANCAROSA, rappresentata e difesa dagli avv.ti L G, F G e D M B, con domicilio eletto in Roma alla Via Luciani n. 1. - RICORRNTE-

contro

L M E RNICA MONICA, rappresentati e difesi dall'avv. F C e dall'avv. P R, con domicilio eletto in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13. - CONTRORICORRNTI-RICORRNTI IN VIA INCIDENTALE- e FERFtARI PIERINA, rappresentata e difesa dall'avv. d-tizt':to'- R e dall'avv. E C, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pacuvio n. 34. -CONTRORICORRNTE- e PARCERA ORAZIO, rappresentato e difeso dall'avv. F C e dall'avv. P R, con domicilio eletto in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13. -CONTRORICORRNTE- e CONFORTI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. F :-. C e dall'avv. RaW ika-m- saril con domicilio eletto in Roma, i Via Marcello Prestinari n. 13f -CONTRORICORRNTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1504/2014, depositata in data 19.12.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2021 dal Consigliere G F.

FATTI DI CAUSA

B B ha adito il tribunale di Brescia in qualità di proprietaria dì un edificio sito in Deso (comprensivo di un portico e di antistante area cortilízia), distinto in catasto al fl. 7 del mappate 97, esponendo che A C, proprietario del mappale 72, aveva aggravato una preesistente servitù di passaggio pedonale, transitando attraverso una porticina in legno, anziché, come avrebbe dovuto, da un portone, ed aveva apportato numerose modifiche dello stato dei luoghi in violazione dei diritti di proprietà dell'attrice, mentre i coniugi L\R esercitavano abusivamente il transito sotto un portico esclusivo per accedere al loro orto, e si erano resi responsabili delle molteplici violazioni elencate in citazione. L'attrice ha altresì dedotto che il suo immobile non era munito delle condotte del gas, dell'energia, del teleriscaldamento e delle fognature, ed ha quindi proposto domanda per far accertare l'insussistenza delle servitù di passaggio esercitate illegittimamente da A C e dai coniugi L-R, e per ottenere la costituzione della servitù coattiva di posa degli impianti e dei servizi descritti in citazione sui fondi di Orazio P e Pierina F, la cessazione delle turbative ed il ripristino dello stato dei luoghi oltre al risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa. A C ha resistito in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per accedere ad un orto attraverso 2iPL- proprietà Benedini e di condannare quest'ultima al risarcimento del danno. I coniugi L-R hanno respinto ogni addebito, instando per l'accertamento dell'usucapione della servitù di passo pedonale e carrabile sotto il portico e sul cortile dell'attrice o - in subordine - per ottenere la costituzione della servitù in via coattiva. Pierìna F si è opposta alle richieste della Benedini, osservando che il fondo era già allacciato alla rete dei servizi primari. Orazio P è rimasto - invece - contumace. Esaurita la trattazione, il tribunale ha costituito la servitù coattiva per la posa dei servizi tecnologici (fatta eccezione per quelli relativi all'energia elettrica, al gas e al telericaldamento) a favore del fondo Benedini e a carico dei fondi di Ferrara e di P, secondo le modalità indicate dal c.t.u., liquidando un'indennità di € 370,00 annuì;
ha respinto la negatoria servitutis e ha dichiarato l'intervenuta usucapione della servitù di transito pedonale in favore del Conforti, nonché l'acquisto della servitù di transito pedonale per contratto o usucapione da parte dei coniugi L-R, condannando questi ultimi ad adottare i necessari accorgimenti per evitare il deflusso delle acque e a rimuovere i manufatti che invadevano la proprietà attorea, regolando le spese. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Brescia. Il Giudice distrettuale ha - anzitutto - ritenuto infondata l'eccezione di improponibilità dell'actio negatoria servitutis a causa della pendenza di un giudizio possessorio tra le stesse parti, rilevando che i coniugi L R avevano spontaneamente rimosso gli ingombri che impedivano l'esercizio del transito veicolare da parte della Benedini, reintegrando quest'ultima nell'esercizio del possesso. Ha quindi costituito la servitù per il passaggio delle condotte del gas, energia e teleriscaldamento in favore del fondo Benedini, ed ha dichiarato l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sull'area cortilizia nonché della servitù di passaggio pedonale sotto il portico, in favore del fondo dei coniugi L-R. Quanto alla regolazione delle spese processuali, la sentenza ha condannato la Benedini a rimborsare il 50% delle oneri processuali sostenuti dai L-Reníca, compensando il residuo 50%, e l'intero importo delle spese di secondo grado sostenute dal P e dalla F. La cassazione della sentenza è chiesta da B B con ricorso in nove motivi. M L e M R resistono con controricorso e con ricorso incidentale in due motivi. A C, Orazio P e Pierina F hanno depositato controricorso e memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, nonostante l'accoglimento - in motivazione - della domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio delle condutture del gas e del teleriscaldamento, nessuna conforme statuizione sia contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata. Il motivo è infondato. La portata precettiva della sentenza deve essere individuata, integrando il dispositivo con la motivazione, con la conseguenza che, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione presente in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass. 15088/2015;
Cass. 9244/2007), non configurandosi un'omissione di pronuncia. Nello specifico, la riconosciuta fondatezza della richiesta della servitù coattiva, contenuta nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 35) e l'assenza di un contrasto con il dispositivo - in cui difetta una contraria statuizione, anche implicita, sul punto in discussione - evidenzia una mera carenza materiale, emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.. Detto procedimento è - difatti - esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata, con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che si venga ad incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. Cass. 16877/2020;
Cass. 668/2019;
in tal senso, con riferimento alla mancata previsione in dispositivo della condanna al pagamento del conguaglio nei giudizi di divisione: Cass. 25078/2020, nonché, per la mancata liquidazione delle spese processuali: Cass. s.u. 29029/2018) 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112, 113, 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Si imputa alla pronuncia di aver posto a carico della ricorrente le spese processuali di secondo grado in favore di Pierina F, benché quest'ultima fosse totalmente soccombente rispetto alla domanda di costituzione della servitù di passaggio delle condotte per il gas e gli altri servizi indispensabili, e di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stato chiesto di porre a carico della F anche le spese di primo grado. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 91, 92, 112, 113, 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., contestando al giudice distrettuale di non aver pronunciato sul motivo di appello diretto ad ottenere la riforma della statuizione di compensazione delle spese processuali di primo grado nei confronti di Orazio P e per aver infondatamente posto a carico della ricorrente anche le spese del secondo grado, nonostante l'integrale accoglimento della domanda volta ad ottenere la costituzione della servitù coattiva del passaggio delle condotte del gas e degli altri servizi essenziali.I due motivi, che, per l'identità delle questioni vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono. La sentenza, pur dando atto che, con il settimo motivo di appello, la Benedini aveva censurato la compensazione delle spese processuali nei confronti dei convenuti soccombenti, non ha adottato sul punto nessuna statuizione, neppure implicita, quanto ai rapporti con il P e con la F, avendo diversamente regolato le spese processuali di primo grado nei soli rapporti con i coniugi L - R. Sussiste - pertanto - la lamentata omissione di pronuncia, impregiudicato il potere del giudice del rinvio di regolare autonomamente le spese di entrambi i gradi di causa, in base all'esito finale della lite. Quanto alle spese del presente grado, le censure restano assorbite, ritenendo questa Corte dì dover accogliere, per le ragioni che si esporranno, il nono motivo di ricorso, sicché competerà al giudice del rinvio adottare una nuova regolazione anche di dette spese di appello in base all'esito complessivo del giudizio, tenendo conto dei rilievi formulati dalla ricorrente.
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