Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/1982, n. 989
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La domanda diretta alla modificazione del contributo dovuto da un coniuge all'altro per il mantenimento dei figli minori, fissato in Sede di separazione personale, è devoluta alla cognizione del tribunale ordinario, e non del tribunale per i minorenni, trattandosi di materia non rientrante tra quelle specificamente attribuite alla Competenza di tale ultimo giudice dal primo comma dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia) e che, quindi, in base al secondo comma della citata disposizione, deve ritenersi affidata alla Competenza del tribunale in composizione ordinaria. ( Conf 6239/81, mass n 417040; ( Conf 5267/81, mass n 416027; ( Conf 3131/81, mass n 413696).*