Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2015, n. 24730

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La definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l'Inps al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2015, n. 24730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24730
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

24730/15 . I U L O B 4 DIC 2016 AULA 'B' E T N E S E - E N IO Z A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA IS G E R E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 785/2012 Cron.24730 SEZIONE LAVORO Composta dagli Tll.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA 1 Rel. Presidente - Ud. 17/09/2015 Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. IRENE TRICOMI Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 785-2012 proposto da: FA US [...], GU TA GYUMT 59B02Z343K, NI DG [...], [...], AL ZGHOULNT CO MARIA IBASEM [...], gia elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI 4, presso 10 studio dell'avvocato TERESA SANTULLI, che li rappresenta е 2015 difende unitamente all'avvocato ALBERTO PICCININI, 3527 giusta delega in atti e da ultimo domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrenti 스

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - C.F. 80078750587, COOP. FACCHINI CISL S.C.A R.L.;
intimati Nonché da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 29, CESARE BECCARIA presso l'Avvocatura Centrale e difeso dagli avvocatidell'Istituto, rappresentato ANTONIETTA CORETTI, NC OL, NC UM, AN DE ROSE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale

contro

AGESTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. C.F. 01429430281, in tempore,persona del legale rappresentante pro succeduto alla FACCHINI CISE SOC. cod. a elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato DANIELA TIZIANA TROVATO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO ANSELMO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè

contro

FA US [...], NI DG [...], GU TA [...], - [...], AL ZGHOUL NT CO MARIA BASEM [...];
intimati - avversO la sentenza n. 574/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/09/2011 r.g.n. 1057/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO per delega verbale CORETTI ANTONIETTA;
udito l'Avvocato TROVATO DANIELA TIZIANA per delega ANSELMO FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. n. 785/12 Ud. 17.9.15 US LL + altri c. INPS + 1 Estensore: dott. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 2.9.11 la Corte d'appello di Bologna rigettava il gravame di US LL, AR NI, NC RI LF, TA GU e EM Al Zghoul contro la sentenza n. 372/07 del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda dei suddetti lavoratori volta ad ottenere la condanna dell'INPS a pagare in loro favore TFR e ultime tre mensilità ai sensi dell'art. 2 legge n. 297/82 e dell'art. 2 d.lgs. n. 80/92, crediti per i quali essi erano stati ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Coop. CTM S.c. a r.l. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori di cui sopra affidandosi a quattro motivi. L'INPS resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo. La Ageste Soc. Coop. a r.l. -- succeduta a seguito di fusione per incorporazione alla Facchini CISL Soc. Coop. a r.l., anche nei cui confronti si sono svolti i gradi di merito - con controricorso chiede la cassazione della sentenza della Corte territoriale. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1.- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza. 2.1- Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 209 1.f., 2 legge n. 297/82, 2 d.lgs. n. 80/92 in rapporto alla ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell'art. 24 legge n. 196/97, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancata opposizione da parte dell'INPS allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Coop. CTM non precludesse all'INPS - che, peraltro, a tale procedura aveva anche partecipato di contestare in altra sede l'esistenza - dei crediti de quibus per essere i rapporti di lavoro proseguiti in capo alla CISL Soc. Coop. a r.l. in virtù di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Il motivo è fondato. L'INPS nega l'esistenza del diritto al TFR e alle ultime tre mensilità in capo agli odierni ricorrenti, ma si tratta di crediti per i quali essi sono stati ammessi al passivo in sede di procedura concorsuale e tale ammissione l'istituto non può

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