Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24695

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24695
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VINCI ALDO COSIMO nato a MARSALA il 16/09/1968 VINCI FRANCESCO nato a MARSALA il 16/09/1968 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO cli PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO V L;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/04/2021, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha ritenuto A C V e F V colpevoli dei seguenti reati: - delitto previsto e punito dagli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) e 7, legge 02 ottobre 1967, n. 895, come rispettivamente sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 [imputazione di cui al capo h) della rubrica, per avere - in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della quale si è proceduto separatamente - portato illegalmente, in luogo pubblico, un'arma comune da sparo, segnatamente un fucile marca Breda calibro 12];
- delitto previsto e punito dall'art. 612, comma 2, cod. pen. [imputazione di cui al capo i) della rubrica, per avere - in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della quale si è proceduto separatamente - minacciato un ingiusto male a M B e C C A, esplodendo, in direzione dell'abitazione degli stessi, tre colpi d'arma da fuoco, per mezzo del sopra detto fucile marca Breda];
- contravvenzione ex art. 703 cod. pen. [imputazione di cui al capo j) della rubrica, per avere - in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della quale si è proceduto separatamente - fatto esplosioni pericolose nella pubblica via]. Il Tribunale, per l'effetto - riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata e riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della legge 895 del 1967 - ha condannato ciascuno di essi alla pena di anni uno, mesi dieci, giorni quindici di reclusione ed euro quattromila di multa, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale, altresì, ha condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, rimettendone la liquidazione a separato giudizio, oltre che alla rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e assistenza, quantificate queste ultime nella complessiva somma di euro milleottocentoventi, oltre rimborso spese fissato al 15%, iva e cpa come per legge.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sopra detta pronuncia di primo grado - ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., di cui al capo j) ed ha quindi rimodulato il trattamento sanzionatorio, condannando ciascuno dei prevenuti alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa;
la Corte territoriale ha confermato, quanto al resto, la sentenza oggetto del gravame, condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute, nel grado di giudizio, dalla costituita parte civile e quantificando tali spese nella somma di euro milleduecento, oltre rimborso dellle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

3. Ricorrono per cassazione A C V e F V, entrambi a mezzo del difensore avv. S P, deducendo due motivi comuni di ricorso, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, viene denunciata nullità della sentenza impugnata, per erronea applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) e 7 legge 895 del 1967, nonché degli artt. 110, 612, comma 2 (con riferimento all'art. 339 cod. pen.), in relazione alla mancanza della prova. La difesa, dichiarando testualmente di riportarsi in modo integrale al contenuto del primo punto del gravame, ha dedotto l'erroneità delle conclusioni sussunte nella sentenza impugnata, laddove ha stimato essersi formata una prova esaustiva, in ordine alla penale responsabilità degli imputati. La fallacia del convincimento raggiunto dalla Corte di appello di Palermo si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'aver ritenuto che la testimonianza resa dall'appuntato dei Carabinieri S S potesse, a fini probatori, riscontrare il contenuto delle conversazioni intercettate.

3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata nullità della sentenza impugnata, per erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen., in relazione agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen. (in riferimento all'art.339 cod. pen.) Nelle more del giudizio, infatti, sarebbe maturato il termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei, vigente in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto alle censure riassunte nel primo motivo di ricorso, esse si limitano a riportare pedissequamente il contenuto dell'atto di appello, non dialogando minimamente con le argomentazioni poste, dalla Corte territoriale, a fondamento della sentenza impugnata. L'inammissibilità di tali doglianze preclude, consequenzialmente, l'auspicato esame della dedotta causa di estinzione del reato, per decorso del termine prescrizionale intervenuto medio tempore.
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