Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/03/2019, n. 07541

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In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/03/2019, n. 07541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7541
Data del deposito : 16 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 7541/19 T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI Dott. PASQUALE D'ALA - Presidente - AMMINISTRATIVE Dott. E P - Consigliere - Ricusatione Ud. 06/11/2018 - Dott. M F - Consigliere - CC R.G.N. 21166/2017 Dott. L A - Consigliere - a . 7561 Rep. - Rel. Consigliere -Dott. M C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21166-2017 proposto da: A F, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, quale difensore di se stesso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA C UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ;


- intimato -

avverso la sentenza n. 45/2017 del TRIBUNALE di C, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. M C;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'avvocato F A, quale difensore in proprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che aveva confermato l'ordinanza di convalida del Giudice di 9449 Pace in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada. Il relatore della sezione designata di cui all'art. 376 co. 1 c.p.c. ha depositato proposta per l'inammissibilità del ricorso ai sensi del primo comma dell'art. 380 bis c.p.c. ed il presidente ha fissato l'udienza camerale del 19/7/2018, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio con ordinanza interlocutoria del 17 agosto 2018 n. 20782 ha disposto trasmettersi gli atti al Presidente titolare della sesta sezione civile affinché valutasse se nella memoria fosse possibile ravvisare un'istanza di ricusazione nei confronti del relatore. Quindi il Presidente titolare ha dato disposizioni affinché fosse fissata una nuova adunanza ai fini della decisione ex art. 53 c.p.c., con la composizione di un collegio del quale non facesse parte il relatore destinatario della richiesta del ricorrente;
con provvedimento dell'8 ottobre 2018 il Coordinatore della sottosezione seconda della sesta sezione civile ha fissato l'udienza del 6/11/2018, designando il consigliere Mauro Criscuolo, in sostituzione del consigliere Lorenzo Orilia interessato dalla ricusazione. Preliminarmente, deve darsi atto che il procedimento camerale attivato con l'istanza di ricusazione è regolato dall'art. 53, comma 2°, cod.proc.civ., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale applicabile ratione materiae rispetto a quella di cui al D. L. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 197 del 2016 (Cass. Sez. U., ord. 16/2/2017, n. 4098). Occorre poi evidenziare che non appare possibile tenere conto delle memorie trasmesse a mezzo PEC dal ricorrente in prossimità della udienza camerale fissata per la decisione della Ric. 2017 n. 21166 sez. M2 - ud. 06-11-2018 -2- ricusazione, atteso che al momento il processo telematico non risulta ancora applicabile al giudizio di cassazione. Va altresì premesso che gli istituti dell'astensione e della ricusazione costituiscono il necessario coronario processuale del principio di imparzialità del giudice, di rango costituzionale, e con

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