Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2016, n. 26270
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L’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 dello stesso d.lgs.).
Sul provvedimento
Testo completo
26270/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 20479/2014 Cron. 26270 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Ud. 25/10/2016 Dott. L MCE Presidente Sezione - PU C.U Dott. G A - Presidente Sezione Consigliere - Dott. P CILE Rel. Consigliere Dott. A M Consigliere Dott. E CO Consigliere Dott. L TIA Consigliere Dott. R F Consigliere - Dott. F D S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20479-2014 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2016 quale successore ex lege all'INPDAP, in persona del 603 legale Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 1'Avvocatura dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, per delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
F V, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocate CARLO BOURSIER NIUTTA ed ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
D'APPELLOavverso la sentenza n. 196/2014 della CORTE di ANCONA, depositata l'11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
uditi gli avvocati Paola MASSAFRA e Antoni ARMENTANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. n. 20479/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata in data 11.4.14 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il gravame dell'INPS (succeduto ex lege all'INPDAP) contro la sentenza n. 458/12 del Tribunale di Ascoli Piceno, che ha accertato il diritto di Valiana Fioravanti, dipendente dell'INPDAP, inquadrata nell'Area C del ruolo amministrativo, addetta a mansioni di gestore di processo (C1), ad essere ritenuta idonea a partecipare alle prove orali del concorso interno relativo all'accesso a 295 posti del superiore profilo di responsabile di processo (C4), sempre dell'Area C del ruolo amministrativo. Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS affidandosi a tre motivi. Valiana Fioravanti resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha reso nota l'avvenuta esecuzione da parte dell'INPS, sia pure con riserva, della sentenza a lei favorevole e, per l'effetto, l'avvenuto inquadramento nella posizione economica C4, profilo amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.7.07. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente deve darsi atto della tardività del controricorso, la cui notifica è stata chiesta ben oltre il termine di cui all'art. 370 co. 1° c.p.c., ossia soltanto in data 17.11.15 a fronte d'una notifica del ricorso perfezionatasi il 26.8.14. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/01 in relazione all'art. 111 Cost., al regolamento comunitario n. 44/01 e all'art. 6 CEDU, per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione nonostante che l'attrice, nel censurare le modalità di attribuzione dei punteggi per la prova scritta e quella orale, avesse in sostanza messo in discussione l'intero bando di concorso, di cui aveva chiesto l'annullamento.
2.2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 111, comma 2, Cost. in lettura integrata con l'art. 6 CEDU, per non integrità del contraddittorio, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i controinteressati, vale a dire i singoli pregiudicate lavoratori le cui posizioni avrebbero potuto essere dall'accoglimento della domanda.
2.3. Il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 35 e 63 d.lgs. n. 165/01 del d.P.R. n. 487/94, dell'art. 3 legge n.