Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 5818
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L'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c.. (Nella specie, relativa a un contratto di somministrazione a termine stipulato il 7 gennaio 2010, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di conversione del rapporto avanzata dal lavoratore, sul presupposto che non possa trovare applicazione l'art. 130, comma 2, della legge regionale, secondo cui le disposizioni della stessa si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2010).
Sul provvedimento
Testo completo
T T I IR D E T N E S E 03 MAR. 2021 - L O S TE AULA 'A' N E S 5 818/21 E N O ZI A R T S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA I G E R E T COSTITUZIONE N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S RAPPORTO T. i. E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 17022/2018 Cron. 5818 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. ROSA ARIENZO Ud. 11/11/2020 Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere PU Dott. GUGLIELMO CINQUE Rel. Consigliere - Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA ConsigliereDott. GIUSEPPINA LEO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17022-2018 proposto da: NG IN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA. ricorrente contro 2020 SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE P.A., in 2442 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI. - controricorrente nonchè
contro
FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt. - intimata avversO la sentenza n. 288/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2018 R.G. N. 684/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per improcedibilità del ricorso, in subordine accoglimento;
udito l'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI. RG 17022/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 288 del 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento n. 2784 del 2011, ha rigettato la domanda proposta da HI GI nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione a termine, in forza del quale egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente.
2. La Corte di merito ha rilevato che dall'illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro non poteva derivare la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 2010, che testualmente recitava: .... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione in parola, sebbene contenuta nella legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione del 14 maggio successivo, per effetto dell'art. 130 co. 2, si applicava a decorrere dall'1.1.2010 e, poiché il contratto di somministrazione oggetto del giudizio era stato stipulato il 7.1.2010, incappava ratione temporis nel divieto suddetto.
3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione HI GI con sei motivi.
4. La Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso.
5. Il Fallimento della Multiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.
6. Il ricorrente ha depositato memoria. pl RG 17022/2018 Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della Legge regionale n. 11 de! 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "tempus regit