Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2023, n. 02095

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2023, n. 02095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02095
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23585/2020R.G. proposto da: ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( C.F. 13756881002),in persona del Presidente pro tempore, rappresentate edifes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente –

contro

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL

Gmbh (C.F. 97235070154), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. TONIO DI IACOVO (C.F. DCVTNO72M04H501I), in virtù di procura speciale in data 29 settembre 2020, elettivamente domiciliata Oggetto: tributi – sospensione “COVID-19” -prescrizione – interessi – sanzioni-disciplina N.23585/20 R.G. Est. F. D’A presso lo studio Pirola Pennuto Zei Associati in Roma, Viale Castro Pretorio, 122 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n. 4929/24/19 depositata in data 9 dicembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M V, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in via preliminare e per il rigetto in via subordinata. udito per parte ricorrente l’Avv. GIA M MARIO ROCCHITTA dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita per parte controricorrente l’Avv. DELIA BERTO in sostituzione dell’Avv. TONIO DI IACOVO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL

Gmbh ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa al mancato pagamento di due cartelle, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti erariali.

2. La CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorsoin relazione a interessi e sanzioni.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 9 dicembre 2019, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione. Il giudice di appello ha ritenuto, quanto alle sanzioni, che le stesse si prescrivano in cinque N.23585/20 R.G. Est. F. D’A anni a termini dell’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sicché la prescrizione si doveva ritenere già maturata all’atto della notificazione dell’intimazione di pagamento. Il giudice di appe llo ha, inoltre, confermato la prescrizione quinquennale anche degli interessi.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’a gente della riscossione , affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la società contribuente;
il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto rimettersi la causa alle Sezioni Unite. Il controricorrente ha depositato istanza di discussione orale in presenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione dell’art. 2946 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni relative a crediti erariali, sottoposti a prescrizione decennale. Osserva parte ricorrente come la prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 cit. riguarderebbe i soli atti di contestazione o irrogazione sanzione autonomi, non anche gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all’atto di recupero del tributo, per i quali opererebbe l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4) cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi da ritardato pagamento di tributi erariali . Osserva parte ricorrente che il principio della prescrizione quinquennale può applicarsi a prestazioni periodiche caratterizzate dalla pluralità delle prestazioni, non anche al pagamento di tributi, come nella specie, N.23585/20 R.G. Est. F. D’A per i quali la periodicità riguardi la sola presentazione di rendiconti, nonché in considerazione della accessorietà del credito per interessi a un credito soggetto a prescrizione decennale, con conseguente applicazione del medesimo termine prescrizionale.La questione viene ripresa e ampliata in memoria e viene sollecitata rimessione alle Sezioni Unite, ravvisandosi un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 623, l. 27 dicembre 2013, n. 147e dell’art. 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto maturato il termine prescrizionale decennale in relazione a una cartella notificata in data 18 agosto 2007, senza tenere conto del disposto dell’art. 1, comma 623, l. n. 147 cit., che ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali dal 1° gennaio 2014 sino al 15 giugno 2014, per cui la notificazionedell’intimazione di pagamento in data 7 dicembre 2017, a fronte della notificazione della cartella in data 18 agosto 2017, dovrebbe ritenersi tempestiva.

2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso articolata dal controricorrente in relazione al combinato disposto degli artt. 83, comma2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23. Il controricorrente deduce che tale «periodo straordinario di sospensione» non possa cumularsi con la sospensione feriale e, sotto questo profilo, invoca l’applicazione della giurisprudenza di questa Corte formatasi –da ultimo -in relazione all'art 11, comma 9,del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (stante l’invocazione del precedente di Cass., Sez. VI, 19 luglio 2018, n. 19587), nonché in relazione all’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (stante il riferimento a Cass., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10252 ) , casi in N.23585/20 R.G. Est. F. D’A entrambi i quali il periodo feriale era ri compreso nel periodo di sospensionestraordinaria.

3. Appare, in primo luogo, erroneo il riferimento a tali precedenti, posto che in quei casi il periodo di sospensione dei termini processuali era ricompreso all’interno del periodo di sospens ione , che per legge prevede nei casi indicati untermine finale (dies ad quem) di cessazione del periodo di sospensione. Le ipotesi di sospensione enunciate dal controricorrente attengono, pertanto, a ipotesi di sospensione contestuale al periodo feriale (ossia, ipotesi in cui il periodo di sospensione feriale era ricompreso all’interno del periodo di sospensione speciale previsto da tali norme), laddove nel caso di specie la «sospensione COVID-19» è estranea al periodo feriale, in quant o terminata prima dell’inizio di tale periodo.

4. La ragione della non cumulabilità dei periodi di sospensione speciale citati (d.l. n. 50/2017 e d.l. n 98/2011) con la sospensione feriale (già ricompresa in entrambi tali sospensioni) sta nel fatto che l’applicazione ulteriore di un periodo di sospensione ordinario, già ricompresonel più ampio periodo di sospensione «speciale», avrebbe comportato una sorta di «doppia sospensione» (così Cass., Sez. V, 12 maggio 2021, n. 12488) e sarebbe andato ad incidere sul termine finale (ad quem) previsto dalle suddette disposizioni per la cessazione della sospensione stessain un determinato giorno dell’anno solare (Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 28927), spostandolo in avanti. Questa ragione non si ravvisa, invero, in un periodo di sospensione che termina prima dell’inizio del periodo feriale.

5. In secondo luogo, l’intreccio e la sovrapposizione della «sospensione COVID-19» a quella feriale rientra proprio nello spirito e nella finalità delle norme richiamatee, in particolare, in quanto previsto nell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, che ha inteso sospendere in via eccezionale tutte le attività processuali, sospendendo i termini N.23585/20 R.G. Est. F. D’A processuali e differendo (« è differito ») il decorso del termine iniziato durante tale periodo alla scadenza dello stesso. Se lo scopo della norma è quella della sospensione delle attività processuali durante il periodo di 63 giorni indicati (dal 9 marzo all’11 maggio 2020 ), l’eventuale esclusione dell’applicazione della sospensione feriale (ove il termine finale cada in tale periodo) andrebbe parzialmente a vanificare (in relazione alla perdita della sospensione) questa sospensione di termini, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate ad impugnare, facendo venir meno ex post gli effetti di questa sospensione, che devono invero considerarsi stabilizzati all’atto della conclusione del periodo di sospensione speciale.
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