Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 47774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 47774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47774
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLO RUSSO NADIA, nata a AVELLINO il 09/11/1969 avverso la sentenza del 9/06/2021 della Corte d'appello di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
udita la relazione svolta dal Consigliere A T;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, M f L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 9 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino del 1 luglio 2011, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di M B e N D R, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di diffamazione aggravata, confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso N D R, con atto a firma del difensore, Avv. G S, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione della legge processuale in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso di assolvere nel merito l'imputata per non aver commesso il fatto, rivestendo la medesima il ruolo di amministratore unico di "Televideo Somma s.n.c", titolare dell'emittente televisiva "Prima TV" ed avendo la stessa designato, quale responsabile dei programmi, ai sensi dell'art. 30, comma 4, L. 6 agosto 1990, n. 223, Roberto Ambrosone, con conseguente applicazione analogica, in malam partem, del disposto di cui all'art. 13, comma 1, I. 47/1948.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Va, preliminarmente, rilevato che la ricorrente precisa che le censure sono state proposte esclusivamente agli effetti penali.

1.1. Ebbene, a fronte della declaratoria di prescrizione statuita dalla Corte territoriale, la stessa formulazione delle doglianze — svolte mediante la mera ricostruzione in diritto dei profili di responsabilità correlati alla disciplina prevista dell'art. 30, comma 4, I. 223/1994 - non introduce elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
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