Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10086

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10086
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da H J nato a Genova il 26/5/1993 avverso la sentenza emessa il 31 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. H J ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rifiutato la sua consegna all'Autorità giudiziaria spagnola in esecuzione del mandato di arresto europeo per l'esecuzione della condanna irrevocabile n. 374 del 10 dicembre 2014 per il reato di furto in abitazione con effrazione e concorso e disposto l'esecuzione in Italia della pena residua di anni uno, mesi sei e giorni diciotto di reclusione (da cui va detratto l'ulteriore periodo di privazione della libertà personale a far tempo dall'arresto, calcolato, alla data della sentenza, in mesi tre e giorni sedici). Deduce la violazione degli artt. 738, comma 2, cod. proc. pen., 56 legge n. 689 del 1981 e 95, comma 1, d.l. n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 2022 in quanto la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva escludendo la equiparabilità del procedimento ad un processo di appello ai sensi dell'art. 738, comma 2, cod. proc. pen. Premette il ricorrente che la richiesta di sostituzione è stata personalmente presentata all'udienza dinanzi alla Corte di appello del 31 gennaio 2023 e che la pena inflitta è formalmente sostituibile con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 56 della legge n. 689 del 1981. Sostiene, inoltre, che la Corte ha erroneamente interpretato l'art. 738, comma 2, cod. proc. pen. che, equiparando, ad ogni effetto, la corte di appello che delibera il riconoscimento al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, investe detta corte delle funzioni di giudice della cognizione. Ciò trova conferma nel dato letterale,non rinvenendosi nell'art. 738 cit. alcun riferimento alla irrevocabilità della sentenza.
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