Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 37855

CASS
Sentenza
14 giugno 2024
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Sentenza
14 giugno 2024

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L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, purché risulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazione del reato. (Fattispecie relativa ad omicidio conseguito a rapina in appartamento, nella quale, pur non essendosi accertato quale segmento di condotta fosse riferibile a ciascuno degli imputati, la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva valorizzato la comune progettazione della rapina, la previsione e l'accettazione della morte dell'anziana vittima, l'assenza di dissidi tra i correi successivi al delitto e il comune contatto con la persona offesa).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 37855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37855
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Manimaio 37855 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA Sent. n. sez. 691/2024 - Presidente- UP 14/06/2024 FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 10797/2024 GIORGIO POSCIA RAFFAELLO MAGI -Relatore CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA MI IO BR nato il [...] EL EL LO BR nato il [...] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO RM visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avvocato FROJO GIUSEPPE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato MALGERI PROIETTI FRANCESCA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. -1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Milano, con sentenza resa in data 5 giugno 2023 ha affermato la penale responsabilità di ER IR IO AH, nato in [...], e VE VE OS AB, nato in [...], per i delitti loro contestati (omicidio volontario in danno di CC FE, rapina e incendio). I fatti risultano avvenuti in Milano il 29 ottobre 2021 e verranno rievocati nei limiti di stretta necessità per la comprensione della presente decisione. All'esito del primo grado di giudizio, riuniti i reati dal vincolo della continuazione, gli imputati sono stati condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei (escluse le circostanze aggravanti dell'aver agito con crudeltà, in riferimento al più grave delitto di omicidio, ma confermata la aggravante del nesso teleologico tra l'omicidio e la successiva rapina). Quanto agli elementi essenziali valorizzati nella decisione di primo grado va ricordato che:

1.1 La signora CC, novantenne al momento del decesso, viveva da sola ed aveva difficoltà di deambulazione. Come spiega la decisione di primo grado, è deceduta in ragione di una «lesività combinata» nel senso che l'ampia ferita al Rit capo e le fratture al torace avevano determinato una forte emorragia su cui si è van innestata, come fattore di accelerazione, la inalazione dell'ossido di carbonio dovuto all'incendio divampato nella abitazione (quando il meccanismo causale di determinazione della morte era già in atto).

1.2 Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'appartamento poco dopo le ore 15.00, dato che l'allarme venne dato alle 15.15 quando si è notata l'uscita del fumo dalla palazzina. La stanza maggiormente interessata era la camera da letto e gli aggressori avevano lasciato aperti i rubinetti del gas in cucina.

1.3 Gli elementi di prova che hanno consentito-secondo le decisioni di merito la identificazione degli imputati come coautori del fatto sono: a) le videoriprese di telecamere ubicate nei pressi dello stabile di via Ponte Seveso 26 e di quelle interne al condominio, i cui esiti sono illustrati alle pagine 7 e ss. della decisione di primo grado. ER viene identificato come 'ignoto 1' ed è la persona che abita nello stesso stabile della signora CC (al quarto piano) e che viene visto entrare nel condominio intorno alle ore 14.00 ed uscire alle 15.12 (con 2 jeans lunghi e giubbotto scuro) mentre VE viene identificato come 'ignoto 2' ed è stato visto entrare nel condominio intorno alle ore 14.00 (a ruota del primo) ed uscire alle 15.08, dunque 4 minuti prima del complice (con bermuda e felpa grigia con cappuccio). Si accerta che il VE nel pomeriggio del 29 ottobre si era recato presso un negozio ComproOro di via Civitali, ni pressi della sua abitazione, e li aveva negoziato due collane e un anello in oro, ricevendo 300 euro (preziosi riconosciuti dal nipote della sig.ra CC). Si accerta inoltre che presso l'abitazione del VE era presente una felpa grigia marca jordan con presunta sostanza ematica e che presso il luogo di lavoro indicato dal VE (una cantina adibita a deposito degli attrezzi in via Meneghino) vi era un pantalone jeans con tracce di sostanza ematica di taglia di gran lunga più piccola di quella del VE. In casa del ER veniva rinvenuto un giubbino nero corrispondente a quello indossato da Ignoto1; b) l'analisi dei tabulati ha consentito, inoltre, di accertare che la mattina del 29 ottobre 2021 VE aveva chiamato più volte ER (tra le 7.53 e le 12.21), poi alle 15.09 e 15.12, mentre ER chiamò VE alle 15.14. Si tratta, per quelle dopo le 15.08, di chiamate fatte quando VE era già uscito dal condominio, mentre ER stava per uscire;
RM c) le campionature biologiche hanno consentito di verificare che: 1) il sangue sulla felpa rinvenuta a casa di VE era della signora CC;
2) il sangue sui jeans van rinvenuti nel deposito era della signora CC, posto all'altezza del ginocchio;
3) jeans erano stati indossati dal ER, con verifica del DNA sulla loro parte interna.

1.4 La versione dei due imputati, in estrema sintesi è quella che segue : VE afferma in sede di esame che l'accordo intervenuto con ER, per iniziativa di costui (che abitava nel medesimo stabile della vittima e ne conosceva le abitudini), era quello di commettere un furto, senza esercitare una violenza particolare nei confronti della vittima. Invece le cose sarebbero andate diversamente perchè ER - mentre lui era a rovistare nella camera da letto della signora esercitò una violenza brutale verso la CC, temendo di essere stato riconosciuto (la donna aveva problemi di vista ma riusciva ad orientarsi). ER ha reso solo dichiarazioni spontanee. Riferisce che l'iniziativa non fu sua, ma del VE. Lui si accordò per commettere un furto. Fu il solo VE ad entrare nell'appartamento e a malmenare la CC, mentre lui faceva da palo. Lui entrò solo dopo che il VE aveva appiccato il fuoco e uscì immediatamente. 3 1.5 Secondo la Corte di Assise entrambi fecero ingresso nell'appartamento della sig.ra CC e realizzarono in concorso tutte le condotte oggetto di contestazione. Si ritiene maggiormente 'aderente' alle risultanze istruttorie la versione fornita dal ER (fermo restando che anche costui ha cercato di trasferire sul complice la maggiore quota di responsabilità). La progettazione includeva l'uso della violenza per vincere la opposizione dell'anziana donna, in chiave di rapina e non di furto (come la logica e la predisposizione di mezzi di offesa stanno a dimostrare). Da ciò la considerazione per cui al di là della attribuzione della condotta lesiva all'uno o all'altro, entrambi avevano previsto e quantomeno accettato come probabile conseguenza dell'azione collettiva - l'evento morte della CC, persona molto anziana e di ovvia fragilità. Vi è un comune dolo eventuale di concorso, rispetto all'evento morte. Viene ritenuta sussistente, come si è detto in apertura, la circostanza aggravante del nesso teleologico (tra la rapina e l'omicidio) ed esclusa quella dell'aver agito con crudeltà.

2. La Corte di assise di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 24 gennaio 2024 ha confermato la prima decisione. Non sono stati operati incrementi di tipo istruttorio. RM 2.1 Vengono ritenute corrette in diritto ed esaustive in fatto le valutazioni compiute vch dal giudice di primo grado. Secondo la Corte di Assise d'Appello gli imputati, nel loro portato narrativo, sono risultati entrambi inattendibili. L'azione prevedeva ab initio l'utilizzo della violenza per vincere la opposizione della signora CC. In tale quadro, sono le condizioni di fatto (età e fragilità della persona presa di mira) a rendere certa la previsione e accettazione ab initio dell'evento morte come altramente probabile, da parte di entrambi (con dolo diretto alternativo). Non vi è, pertanto, il presupposto in fatto e in diritto né per l'applicazione dell'art. 116 cod.pen. né per quella dell'art.114 cod.pen.. Vi è indubbia azione collettiva, in rapporto alla quale è irrilevante stabilire chi dei due soggetti partecipi (entrambi penetrati all'interno della casa) abbia inferto i colpi mortali alla signora CC. Viene confermata la ricorrenza dell'aggravante teleologica, posto che la violenza dell'omicidio ha preceduto la fase dell'impossessamento, dunque l'omicidio è stato reato-mezzo, commesso 'per eseguire' la rapina. 4 3. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.

3.1 Il ricorso proposto da VE VE OS AB è affidato a sei motivi.

3.1.1 Al primo motivo si introduce, in modo dichiarato, una doglianza non coltivata con i motivi di appello. Si reputa viziata, in particolare, la qualificazione giuridica del reato più grave in termini di omicidio volontario, posto che il dolo sarebbe stato 'colpito a mezza via dall'errore', con conseguente riqualificazione dei fatti in reati di minore gravità (tentato omicidio, morte come conseguenza di altro delitto, incendio). La difesa, consapevole del fatto che trattasi di questione 'nuova' afferma, quanto al profilo di ammissibilità, che questa Corte di Cassazione è sempre titolare di un potere di verifica, anche di ufficio, della qualificazione giuridica del fatto. Ci si diffonde, di seguito, sulle ragioni in fatto che avrebbero, in tesi, sostenuto detta alla dinamica di produzioneriqualificazione (con riferimento dell'evento/morte).

3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata individuazione dello specifico contributo concorsuale del VE. RMY In sostanza, la difesa contesta l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, di irrilevanza circa l'attribuzione della condotta materiale all'uno o vth all'altro concorrente. Si sarebbe verificato un vizio motivazionale insanabile. La mancata ricostruzione delle concrete condotte tenute da ciascun concorrente finisce col far dipendere la affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio dal fatto che era stata 'programmata' l'esecuzione di una rapina e non di un furto. Si tratta, in tesi, di un automatismo inaccettabile, specie nei confronti del VE. La progettazione, come la stessa Corte di secondo grado riconosce, era essenzialmente del ER, che conosceva abitudini e le

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