Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/01/2023, n. 00294
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Testo completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18556-2021 proposto da: GALLUCCIO GRAZIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D M;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 18556/2021 Cron. Rep. Ud. 08/11/2022 CC domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 314/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 18566/21 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 1.2.2021 n. 37 , l a Corte d’appello di Reggio Calabria rigettaval’appello di G G, avverso la sentenza del tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di quest’ultim a la quale, premesso di avere prestato servizio da operaio agricolo a tempo determinato (OTD)nell’anno 2013, lamentava che l’Inps le aveva erogato l’indennità di disoccupazione agricola (IDA) calcolandola con criteri deteriori rispetto a quelli previsti dallalegge e dalla contrattazione collettiva, chiedendo pertanto la condanna dell’Istituto al pagamento della differenza e all’accreditamento della contribuzione figurativa in proporzione alla maggiore misura della prestazione. Il tribunale riteneva la domanda priva di fondamento normativo ed inoltre erronea l’interpretazione del CPL in riferimento all’importo indicato come paga base per gli OTD perché già comprensivo del cd. terzo elemento (cfr. p. 3 del ricorso). Da parte sua, la Corte d’appello, a supporto d ei propri assunti di rigetto del gravame,confermava le statuizioni di primo grado (cfr. p. 7 del ricorso). Avverso la sentenza della Corte d’appello, G G ricorre per cassazione, sulla base di quattromotivi, mentre l’Inps resi st e con controricorso . Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l a ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dellaL. n. 264 del 1949, art. 32 del D.L.
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 18556/2021 Cron. Rep. Ud. 08/11/2022 CC domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37/2021 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 314/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 18566/21 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 1.2.2021 n. 37 , l a Corte d’appello di Reggio Calabria rigettaval’appello di G G, avverso la sentenza del tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di quest’ultim a la quale, premesso di avere prestato servizio da operaio agricolo a tempo determinato (OTD)nell’anno 2013, lamentava che l’Inps le aveva erogato l’indennità di disoccupazione agricola (IDA) calcolandola con criteri deteriori rispetto a quelli previsti dallalegge e dalla contrattazione collettiva, chiedendo pertanto la condanna dell’Istituto al pagamento della differenza e all’accreditamento della contribuzione figurativa in proporzione alla maggiore misura della prestazione. Il tribunale riteneva la domanda priva di fondamento normativo ed inoltre erronea l’interpretazione del CPL in riferimento all’importo indicato come paga base per gli OTD perché già comprensivo del cd. terzo elemento (cfr. p. 3 del ricorso). Da parte sua, la Corte d’appello, a supporto d ei propri assunti di rigetto del gravame,confermava le statuizioni di primo grado (cfr. p. 7 del ricorso). Avverso la sentenza della Corte d’appello, G G ricorre per cassazione, sulla base di quattromotivi, mentre l’Inps resi st e con controricorso . Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l a ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dellaL. n. 264 del 1949, art. 32 del D.L.
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