Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2022, n. 28725
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: H K IN nato a DHAKA( BANGLADESH) il 01/05/1974 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore R G ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile Zurich insurance P.L.C., A R depositava conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna dell'H per il reato di truffa alla Zurich Insurance P.L.C. (art.642 cod. pen.). Si contestava allo stesso di aver attestato falsamente di essere residente a Pioltello per conseguire un vantaggio consistente nel pagamento in misura più favorevole del premio per la copertura assicurativa RCA. Veniva riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 8 e 9 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della competenza territoriale: questa avrebbe dovuto essere individuata nel distretto di Milano)uogo dove ha sede la compagnia assicurativa .E non nel luogo dove sarebbe stata richiesta la sottoscrizione della polizza. 2.1.1.Si tratta di motivo manifestamente infondato. Il collegio riafferma che _L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza (Sez. 2, Sentenza n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149 - 01). Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, la prima eccezione proposta era fondata sulla richiesta di valorizzazione del luogo di residenza dell'imputato e non del luogo in cui aveva sede la compagnia assicurativa: gli argomenti a sostegno della prima tempestiva eccezione erano dunque diversi da quelli avanzati in seguito (e ribaditi con il ricorso). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio: la conferma di responsabilità sarebbe fondata sulla valorizzazione di un unico indizio, ovvero l'interesse economico del ricorrente alla falsificazione dei documenti. Emergerebbe pertanto una violazione della regola di valutazione contenuta nell'articolo 533 del codice di rito, che impone che la condanna debba essere dimostrata "al di là di ogni ragionevole dubbio";nel dettaglio: in primo luogo si riteneva che non fosse stato scrutinato il possibile interesse di altri alla sottoscrizione della polizza;in secondo luogo si deduceva che sarebbe stato assegnato valore probatorio alla mancata spiegazione alternativa dei fatti proveniente dal ricorrente, non tenendo in considerazione che l'accusato ha diritto al silenzio;da ultimo si deduceva che la sentenza sarebbe carente in ordine alla valutazione della convergenza degli indizi raccolti nel corso della progressione processuale. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame con motivazione esaustiva ed accurata la Corte di appello confermava la valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per i fatti in contestazione rilevando come fosse incontrovertibile - perché provato documentalmente che il ricorrente risiedesse a Sant'Antimo (NA) e non già in Pioltello come dallo stesso dichiarato all'atto della stipulazione della polizza, al fine di lucrare un miglio premio (pag. 2 della sentenza impugnata).4 2.3. Violazione di legge (art. 344 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di tempestività della querela: questa sarebbe stata proposta oltre il termine di legge essendo le indagini effettuate dalla assicurazione non necessarie ai fini del raggiungimento della consapevolezza dell'illecito;segnatamente si deduceva che l'acquisizione della visura ACI, per pacifica ammissione dello stesso querelante, era una prova necessaria solo per avere maggiore «sicurezza processuale», ma non ai fini della conoscenza effettiva del reato.
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