Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16952

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16952
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: SEPE ALFREDO nato a GRAGNANO il 21/10/1984 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, A V, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile costituita;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente. Il SEPE è stato chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., in quanto pubblicava sulla propria pagina Facebook un post intitolato "stitichezza, non fai la cacca? Leggi Nurse-23-fanno cagare più del Collegio Bolognese e del PD# infermieri" così offendendo la reputazione tanto della società IZEOS s.r.l. di Rimini, titolare del dominio www.nurse24.it che di I F, gestore del relativo portale costituitosi parte civile nel processo.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bologna, il SEPE ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. F C, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. cs 2.1. Con il primo motivo il ricorrente chiede che l'azione penale venga dichiarata improcedibile per assenza di querela, in quanto la stessa è stata presentata dall'amministratore delegato della società IZEOS s.r.I., F I, in mancanza di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l'erronea e non provata individuazione della persona offesa, individuata nella figura dello Iacuaniello, non presente nel video né nella testata "Nurse24", se non quale autore di qualche sporadico post.

2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, assenza, carenza e illogicità della motivazione nell'attribuzione di responsabilità per il reato ascritto atteso che il post gli è stato attribuito senza una previa verifica dell'indirizzo IP di provenienza della fase ritenuta diffamatoria essendo stato il post cancellato, e non essendo stato inoltre svolto alcun approfondimento circa la possibilità che la comparsa della persona del Sepe nel video sia stata postata da lui o da altri nella sua pagina personale, in una situazione nella quale, a fronte della mancata prova nelle indagini preliminari, la scelta del rito abbreviato non ha potuto portare elementi a sostegno della tesi in ordine alla possibilità di attribuire l'evento ad esso ricorrente.

2.4. Il ricorrente assume, inoltre, carenza e illogicità della motivazione rispetto alla qualificazione dell'imputazione in mancanza di qualsivoglia accertamento in ordine alla pubblicazione del video del quale egli è protagonista.

2.5. Con il quinto motivo, il Sede déduce infine mancata ed illogica motivazione nella determinazione della pena, atteso che: a) i fatti contestati potrebbero collocarsi nell'alveo di cui all'art. 21 Cost. stante il loro contenuto e agli
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