Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2018, n. 18246

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2018, n. 18246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18246
Data del deposito : 26 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di: B A, nato a Caserta il 19 aprile 1976 avverso la sentenza sette novembre 2016 della Corte di appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. V T;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa G C, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena complessivamente inflitta all'odierno ricorrente e per quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2011 nella misura ritenuta di giustizia confermando nel resto la sentenza due novembre 2015 del GIP presso il Tribunale di Napoli.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato , articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 133-62 bis cod. pen. Afferma il ricorrente che non vi sarebbe stata una motivazione adeguata degli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ottimo comportamento processuale dell'imputato.

2.2. Violazione degli articoli 81-671-442 cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che la riduzione di pena nella misura prevista dall'articolo 442, in caso di condanna del giudizio abbreviato, deve essere effettuata dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli articoli 71 seguenti cod. pen., in ciò richiamandosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte a sezioni unite (sent. 25 ottobre 2007 n. 18). Di conseguenza, avrebbe dovuto applicarsi la riduzione per il rito sulla pena complessivamente determinata.
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