Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2011, n. 5353
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In relazione alla procedura prevista dall'art. 44 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 - sostanzialmente trasfusa prima nell'art. 90 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e poi nell'art. 93 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta formulata dalla P.A. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al secondo comma del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, ove il medesimo contesti l'entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all'art. 44, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE BB. CC. AA. DELLA REGIONE SICILIANA, SOPRINTENDENZA BB. CC. AA, DI AGRIGENTO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
D'A C, D'A D, D'A M CETTA, D'A S, nella qualità di eredi di D'A FSCO, AQUILINA PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato S A, rappresentati e difesi dall'avvocato C G, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la decisione n. 1206/2009 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
uditi gli avvocati Francesco CLEMENTE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Gaetano CAPONNETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEI FATTI E DEL PROCESSO
Verso la fine del 1970 l'avv. Francesco D'Alessandro, avendo rinvenuto, nel corso di lavori di ristrutturazione di un proprio immobile in Agrigento, alcuni reperti archeologici, ne dava tempestiva comunicazione alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di quella città, che gli affidava in custodia alcuni reperti,ne acquisiva i rimanenti con provvedimento del 6.2.87 e, successivamente, con nota dell'11.3.89, comunicava all'inventore il premio a lui spettante, in misura di L. 23.000.000, pari ad un quarto del ritenuto valore complessivo (L. 92.000.000) dei beni,invitandolo a fornire risposta scritta.
In riscontro a tale richiesta l'avv. D'Alessandro, con atto notificato il 5/6.4.1989 alla Soprintendenza di Agrigento ed all'Assessorato BB.CC.AA e PI della Regione Siciliana, dichiarava di non accettare la suddetta valutazione,invitandoli a dar corso alla procedura di nomina della Commissione peritale a tal fine prevista dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 44, nel contempo evidenziando anche il proprio diritto all'indennità di custodia. Faceva seguitola parte della suddetta soprintendenza,una nota del 19.5.89, con la quale veniva confermato il valore già attribuito ai reperti e negata l'indennità di custodia. Persistendo la mancata attivazione del procedimento di nomina della commissione sopra menzionataci D'Alessandro citava l'assessorato regionale davanti al Tribunale di Palermo, che con sentenza n. 3042 del 13.10.95 si dichiarava carente di giurisdizione in ordine alla domanda di determinazione del premio di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 44. Successivamente gli eredi dell'avv. D'Alessandro, frattanto deceduto, notificarono il 21.9.96 all'assessorato regionale suddetto un atto stragiudiziale reiterante la richiesta già avanzata dal loro dante causa e l'invito all'instaurazione del procedimento ex art. 44 della sopra citata legge, che anche questa volta rimaneva senza riscontro, silenzio che gli istanti impugnarono innanzi al T.A.R. della Sicilia, chiedendone l'annullamento, con ogni conseguente statuizione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 329/09 del 12.2.2009, con la quale l'adito T.A.R.,in accoglimento del ricorso, dichiarava l'obbligo delle intimate amministrazioni di porre in essere l'attività amministrativa necessaria alla conclusione del procedimento attivato dai ricorrenti,ai fini della determinazione dell'indennità. All'esito dell'appello proposto dall'assessorato regionale e dalla soprintendenza agrigentina, cui avevano resistito gli eredi D'Alessandro, con sentenza 22.4 -14.12.2009 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, rigettava il gravame e condannava le amministrazioni appellanti alle spese del grado.
Premesso che,a termini della normativa nella specie applicabile,costituita dalla L. n. 1089 del 1939, art. 44. Rafforzata e confermata dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 90, in caso di disaccordo con gli aventi titolo e non accettanti il premio d'invenzione in questione,l'amministrazione "ha uno