Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/10/2019, n. 26032
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20230-2015 proposto da: SEVEL SOCIETA' EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR
19, presso lo studio dell'avvocato R D L T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G F e M O C;
- ricorrente -
contro
F P, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
9, presso lo studio dell'avvocato G N, rappresentato e difeso dall'avvocato P A D I;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 151/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/02/2015, R. G. N. 1210/2013. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 19.2.2015, respingeva il gravame proposto dalla Sevel S.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Lanciano che aveva accolto il ricorso proposto da P F, riconoscendone l'inquadramento nella rivendicata superiore 4° categoria a far data dal gennaio 2001, in relazione alle mansioni di Conduttore Processi Integrati presso l'UTE 7, svolte dal 20.1.2001 al 5.1.2004, e di Team Leader svolte dal 5.1.2004 al 19.9.2006, e condannava la società al pagamento delle correlate differenze retributive;
2. la Corte rilevava che era stato corretto l'accertamento "trifasico" eseguito dal primo giudice, il quale aveva rilevato come il tratto distintivo che connotava la quarta categoria era costituita dal possesso di più specifiche cognizioni tecnico-pratiche ovvero, in assenza di tale requisito, dallo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo di altro personale e quindi non solo di attività esecutive e tecniche. Osservava che i compiti di C.P.I., attinenti prevalentemente al controllo del processo produttivo, erano stati pacificamente svolti dal F, il quale aveva assunto successivamente la figura di Team Leader, con compiti anche di coordinamento di un ristretto numero di operai;
3. quanto alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, proposta per il periodo successivo al 19.9.2006, la Corte rilevava che, dovendo essere intesa l'equivalenza di mansioni non solo nel senso del pari valore professionale delle mansioni a confronto, ma anche come attitudine della nuova posizione a consentire l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa, al riconosciuto inquadramento nella quarta categoria conseguiva l'evidente demansionamento per effetto della regressione del F alle mansioni di addetto alla linea di produzione, che non aveva più svolto dal 2001, con danno quantificato in base a parametri e principi condivisi, rispetto ai quali la contestazione della società era stata generica;
4. di tale decisione domanda la cassazione la società SEVEL, affidando l'impugnazione a sei motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c., cui resiste, con controricorso, il F.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo, la società denunzia falsa applicazione e violazione dell'art. 2103 c.c., nonché dell'art. 1, sez. Quarta, Titolo II, del
CCNL
Industria Metalmeccanica, assumendo che l'autorità giudiziaria, oltre a seguire il procedimento logico giuridico trifasico per l'accertamento della qualifica superiore, debba anche verificare il concreto grado di autonomia assunto e la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle assegnate al dipendente, verifica che asseritamente non era stata compiuta, in quanto la relativa omissione risultava dal testo della sentenza. La società aggiunge a quanto indicato il rilievo che il tratto distintivo della IV categoria era stato individuato nel possesso di più specifiche cognizioni tecnico pratiche ovvero, in assenza di tale requisito, nello svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo di altro personale, laddove anche per quest'ultimo era necessaria la verifica della prevalenza, posto che le mansioni di controllo e coordinamento dovevano essere svolte in maniera predominante;
2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ed omesso esame circa la sussistenza dei requisiti necessari per il
PIAZZA CAVOUR
19, presso lo studio dell'avvocato R D L T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G F e M O C;
- ricorrente -
contro
F P, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
9, presso lo studio dell'avvocato G N, rappresentato e difeso dall'avvocato P A D I;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 151/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/02/2015, R. G. N. 1210/2013. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 19.2.2015, respingeva il gravame proposto dalla Sevel S.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Lanciano che aveva accolto il ricorso proposto da P F, riconoscendone l'inquadramento nella rivendicata superiore 4° categoria a far data dal gennaio 2001, in relazione alle mansioni di Conduttore Processi Integrati presso l'UTE 7, svolte dal 20.1.2001 al 5.1.2004, e di Team Leader svolte dal 5.1.2004 al 19.9.2006, e condannava la società al pagamento delle correlate differenze retributive;
2. la Corte rilevava che era stato corretto l'accertamento "trifasico" eseguito dal primo giudice, il quale aveva rilevato come il tratto distintivo che connotava la quarta categoria era costituita dal possesso di più specifiche cognizioni tecnico-pratiche ovvero, in assenza di tale requisito, dallo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo di altro personale e quindi non solo di attività esecutive e tecniche. Osservava che i compiti di C.P.I., attinenti prevalentemente al controllo del processo produttivo, erano stati pacificamente svolti dal F, il quale aveva assunto successivamente la figura di Team Leader, con compiti anche di coordinamento di un ristretto numero di operai;
3. quanto alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, proposta per il periodo successivo al 19.9.2006, la Corte rilevava che, dovendo essere intesa l'equivalenza di mansioni non solo nel senso del pari valore professionale delle mansioni a confronto, ma anche come attitudine della nuova posizione a consentire l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa, al riconosciuto inquadramento nella quarta categoria conseguiva l'evidente demansionamento per effetto della regressione del F alle mansioni di addetto alla linea di produzione, che non aveva più svolto dal 2001, con danno quantificato in base a parametri e principi condivisi, rispetto ai quali la contestazione della società era stata generica;
4. di tale decisione domanda la cassazione la società SEVEL, affidando l'impugnazione a sei motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c., cui resiste, con controricorso, il F.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo, la società denunzia falsa applicazione e violazione dell'art. 2103 c.c., nonché dell'art. 1, sez. Quarta, Titolo II, del
CCNL
Industria Metalmeccanica, assumendo che l'autorità giudiziaria, oltre a seguire il procedimento logico giuridico trifasico per l'accertamento della qualifica superiore, debba anche verificare il concreto grado di autonomia assunto e la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle assegnate al dipendente, verifica che asseritamente non era stata compiuta, in quanto la relativa omissione risultava dal testo della sentenza. La società aggiunge a quanto indicato il rilievo che il tratto distintivo della IV categoria era stato individuato nel possesso di più specifiche cognizioni tecnico pratiche ovvero, in assenza di tale requisito, nello svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo di altro personale, laddove anche per quest'ultimo era necessaria la verifica della prevalenza, posto che le mansioni di controllo e coordinamento dovevano essere svolte in maniera predominante;
2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ed omesso esame circa la sussistenza dei requisiti necessari per il
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