Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/04/2023, n. 10122
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13157-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, con ordinanza n. 368/2022 depositata il 12/05/2022 nella causa tra: D M, in proprio e quale rappresentante della società MURACA GROUP S.R.L.;
-ricorrenti non costituiti in questa fase -
contro
M DELL'INTERNO, M DELLA DIFESA;
-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 41 cod. proc. civ., voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con verbale della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure del 26.10.2021 fu accertato che la sig.ra S L M, cittadina extraeuropea residente in Italia da oltre un anno, circolava alla guida di un’autovettura senza patente in corso di validità, così incorrendo nella violazione dell’articolo 135 cod. strada. Alla sig.ra M fu irrogata la sanzione pecuniaria di € 5.100, al cui pagamento la stessa era obbligata in solido con la conduttrice in leasing dell’autovettura, la società Muraca Group s.r.l.. 2. Nel verbale di accertamento della violazione si dava atto della possibilità di accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio mediante il versamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notificazione della violazione.
3. Il suddetto verbale fu notificato al legale rappresentante della società Muraca Group s.r.l., sig. D Muraca, il 26.10.2021;
il sessantesimo giorno successivo a tale data cadeva il 25.12.2021 (Natale);
il 27.12.21, primo giorno lavorativo dopo detta
-ricorrenti non costituiti in questa fase -
contro
M DELL'INTERNO, M DELLA DIFESA;
-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 41 cod. proc. civ., voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con verbale della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure del 26.10.2021 fu accertato che la sig.ra S L M, cittadina extraeuropea residente in Italia da oltre un anno, circolava alla guida di un’autovettura senza patente in corso di validità, così incorrendo nella violazione dell’articolo 135 cod. strada. Alla sig.ra M fu irrogata la sanzione pecuniaria di € 5.100, al cui pagamento la stessa era obbligata in solido con la conduttrice in leasing dell’autovettura, la società Muraca Group s.r.l.. 2. Nel verbale di accertamento della violazione si dava atto della possibilità di accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio mediante il versamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notificazione della violazione.
3. Il suddetto verbale fu notificato al legale rappresentante della società Muraca Group s.r.l., sig. D Muraca, il 26.10.2021;
il sessantesimo giorno successivo a tale data cadeva il 25.12.2021 (Natale);
il 27.12.21, primo giorno lavorativo dopo detta
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