Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2004, n. 15806

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2004, n. 15806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15806
Data del deposito : 13 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.A.C. SPA (già ATAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI

33, presso lo studio dell'avvocato G D R, che lo difende unitamente all'avvocato C L, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
D S T, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA G MAZZINI

140, presso lo studio dell'avvocato F V, che la difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 936/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/05/02 - R.G.N. 5813/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/04 dal Consigliere Dott. G A;

udito l'Avvocato CAPPELLA per delega DA ROS;

udito l'Avvocato LODEVOLE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso alla Corte d'appello di Roma la Metroferro spa (già Cotral) appellava la sentenza resa il 30 maggio 2000 dal locale Tribunale, con cui era stata accolta la domanda proposta da Di Stefano Tiziana intesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, risultanti dal ricalcolo della quota oraria, tenendo conto cioè dell'effettivo orario di lavoro di 37 ore settimanali, e non già di 39 ore, dal primo settembre 1988 a seguito degli accordi aziendali del 1983 e del 1988.
L'appellata resisteva all'impugnazione.
La Corte d'appello, con sentenza dell'8 gennaio - 7 maggio 2002 rigettava l'appello compensando le spese del grado. I Giudici di merito - premesso che con l'accordo aziendale del 1988, l'orario ordinario di lavoro, che secondo il CCNL era di 39 ore, era stato ridotto a 37 ore settimanali -affermavano che il lavoro svolto dopo la trentasettesima ora doveva considerarsi come straordinario, giacché come tale era stato retribuito dal Cotral. Ne conseguiva che il divisore da adottare per la determinazione della quota oraria doveva essere 37 e non 39 utilizzato dall'Azienda. La frase " fermo restando l'orario contrattuale di lavoro ai fini retributivi" doveva essere interpretata come accordo sulla invarianza della retribuzione pur a fronte del minore orario di lavoro. Peraltro la contrattazione collettiva, pur riservando al livello nazionale la disciplina dell'orario di lavoro, consentiva al livello aziendale la sua attuazione concreta, il che non determinava alcuna duplicazione- frantumazione di istituti. Inoltre, il fatto stesso che l'Azienda retribuisse come lavoro straordinario (ancorché adottando un divisore errato) le ore dalla trentottesima alla trentanovesima stava a dimostrare che l'orario era stato consensualmente ridotto.

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