Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 3854

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 3854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3854
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Napoli il 27 dicembre 2011 notificava a (---), quale socia della Deiulemar Compagnia di Navigazione Spa , l'avviso di accertamento n. (---), relativo ad IRPEF ed addizionali regionali e comunali per l'anno d'imposta 2006, dell'importo di Euro 1.489.941,00, oltre interessi e sanzioni.

Con tale avviso l'Ufficio - a seguito di segnalazione dell'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale della Campania e dell'Ufficio per il contrasto degli illeciti fiscali ed internazionali della Direzione Centrale Accertamento - accertava, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis la realizzazione di un disegno elusivo posto in essere dalla (Omissis) e dagli altri soci della medesima società, mediante una serie di operazioni, iniziate nell'anno 2004, dirette a collocare in una holding le partecipazioni detenute in detta società, utilizzando l'istituto della cessione di azioni, al posto della più lineare operazione di conferimento, al solo scopo di far emergere, sul piano giuridico, in luogo della effettiva distribuzione di dividendi per gli anni dal 2005 al 2008, il ripianamento di debiti, sottraendosi così ai corrispondenti obblighi tributari.

In particolare, l'omessa tassazione riguardava dividendi per Euro 8.000.000,00, da ritenersi distribuiti;
le maggiori imposte venivano determinate in Euro 1.435.541,00 per IRPEF ed in Euro 54.400,00 per addizionali, oltre ad Euro 1.489.941,00 per sanzioni pecuniarie (irrogate per infedeltà della dichiarazione D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , ex art. 1, comma 2), ed Euro 210.765,43 per interessi legali.



2. Impugnato dalla contribuente tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli questa, con sentenza n. 35/25/2013 depositata il 5 febbraio 2013, rigettava il ricorso.



3. Interposto gravame dalla (Omissis), la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7871/33/2014, pronunciata il 1 luglio 2014 e depositata il 16 settembre 2014 , rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite.



4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento di (---) (dichiarato nelle more), sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.



5. All'udienza pubblica del 14 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .

Motivi della decisione



6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) . Deduce, in particolare, la Curatela che erroneamente la C.T.R. aveva qualificato come dividendi le somme percepite dalla (---), che venivano quindi recuperati a tassazione per l'anno d'imposta 2006, nonostante che la stessa Agenzia, in un accertamento con adesione relativo ad una annualità precedente (2004), avesse qualificato l'operazione in questione come cessione di partecipazioni e non come conferimento di azioni.

Con il secondo motivo di ricorso la Curatela del Fallimento di (---) eccepisce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , in quanto l'Ufficio non si era limitato, nel caso di specie, a disconoscere gli effetti fiscali dell'operazione, ma aveva attribuito ad essa la natura giuridica di conferimento, affermando, con tale qualificazione (in luogo della cessione effettivamente avvenuta), che al prezzo pagato si sarebbe dovuta riconoscere la natura di dividendo tassabile, con ciò travalicando le risultanze contabili e di bilancio della società ceduta. Inoltre, nel caso di specie non si configurava l'elemento che caratterizzava la previsione dell'art. 37-bis cit., e cioè l'aggiramento di "obblighi e divieti" finalizzato al conseguimento di un vantaggio fiscale, essendo, peraltro, una libera e legittima scelta del contribuente quella di procedere ad una cessione di azioni piuttosto che ad un conferimento in natura delle stesse.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47-bis ( TUIR ), in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , in quanto, ove fosse ritenuta legittima la qualificazione dell'operazione di cessione quale conferimento di azioni, il corrispettivo della cessione, pari ad Euro 79.000.000,00, avrebbe dovuto essere considerato per la

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