Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 326

CASS
Sentenza
12 giugno 1999
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CASS
Sentenza
12 giugno 1999

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Massime • 1

In tema di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, l'art. 1 legge n. 20 del 1994, prevedente, nel testo modificato dal D.L. n. 543 del 1996 convertito con modifiche in legge n. 639 del 1996, che la suddetta responsabilità è personale e limitata ai soli fatti od omissioni commessi con dolo o colpa grave, ha natura di disposizione sostanziale e non processuale, trattandosi di norma volta a limitare non già la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì la responsabilità dei soggetti sottoposti a detta giurisdizione, con la conseguenza che spetta al giudice speciale dinanzi al quale pende il giudizio di responsabilità accertare se il fatto o l'omissione sono stati commessi con dolo o colpa grave, senza che sia ammissibile censurare sul punto la relativa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, giacché il controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte dei Conti è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 326
Data del deposito : 12 giugno 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS UG, BO RE, NI NE, OZ CI, GA DA, LI BI, EN UM, TR AN, ER OSCAR, elettivamente domiciliati in ROMA, VLE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato F.C. BIANCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI GIUSTIZIALI CENTRALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25, rappresentato e difeso da SE STESSO;

- controricorrente -

nonché contro
CORTE DEI CONTI;

- intimata -
avverso la sentenza n. 117/96/A- della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 18/10/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito l'Avvocato Guglielmo SAPORITO, per i ricorrenti;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dei conti, sezione giurisdizione centrale, con sentenza 13.3-18.10.1996, pronunciando in grado di appello, ha confermato la sentenza n. 10/1995 della sezione giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, con la quale GO SI, TO HI, DO RC, IA ZI, RD PA, LI IA, ER EN, LO RI e SC SE, quali componenti della Giunta del Comune di Reggio Emilia, erano stati condannati in solido al pagamento della somma di L. 50.000.000 a titolo di risarcimento del danno alle finanze del comune conseguente alla concessione in uso gratuito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia di un appartamento preso in locazione dall'ente per il canone annuo di L. 8.500.000.
Avverso tale sentenza i suindicati soggetti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso, il Procuratore generale presso la Corte dei conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 (modificativi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20), dei decreti-legge 22 giugno 1996 n.333,
8 agosto 1996 n. 441 e 23 ottobre 1996, quest'ultimo convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, e dell'art. 5 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Deducono che, in materia di ordinamento della Corte dei conti, l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n.543 del 1996, convertito dalla legge n. 639 del 1996, ha introdotto, mediante sostituzione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, una norma che limita la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica nei confronti dei soli soggetti che hanno commesso fatti produttivi di danno con dolo o colpa grave;
che norma di eguale contenuto era dettata dai precedenti decreti-legge n. 333 e n. 441 del 1996, non convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n.639 del 1996;
che il citato art. 3, comma 2, con disposizione presente anche nei suddetti decreti, prescrive l'applicazione della detta norma anche ai giudizi in corso, sicché ad essa, quale ius superveniens nel corso del giudizio di secondo grado (in data anteriore al deposito della sentenza), doveva attenersi la Corte dei conti;
che nell'ambito del mutato quadro normativo, dall'esclusione del dolo o della colpa grave deriva

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