Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/12/2020, n. 28455
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11580-2019 proposto da: S G, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
113/A, presso lo studio dell'avvocato D G, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CALAMBA SAS DI PUDDU ATTILIO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO
172, presso lo studio dell'avvocato B S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D D M;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6231/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M F.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 536 del 2014, rigettava la domanda proposta da G S, volta ad accertare l'idoneità all'uso del camino realizzato dalla Calamba s.a.s., nell'appartamento acquistato dall'attore dalla stessa società convenuta, nonché la condanna della stessa all'eliminazione dei vizi ed il risarcimento dei danni, sul presupposto dell'intervenuta decorrenza dei termini per la denuncia, effettuata dopo quasi quattro anni dalla realizzazione dell'opera e dalla vendita dell'immobile, trattandosi di vizi non occulti. In virtù di gravame interposto dal S, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 6231 del 2018, rigettava l'appello condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, insistendo sulla non tempestività della denuncia, avvenuta la consegna dell'immobile in data 6.07.2006 a fronte di denuncia del 28.01.2010, peraltro generiche le deduzioni circa il momento di effettiva conoscenza dei vizi. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il S propone ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. La Calamba s.a.s. resiste con controricorso.
Ritenuto che
il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Ric. 2019 n. 11580 sez. M2 - ud. 15-07-2020 -2- In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c. Atteso che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, ad avviso del S, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con quale la difesa aveva invocato l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1669 c.c., in luogo dell'art. 1667 c.c. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1669 c.p.c. In particolare, il giudice di appello avrebbe erroneamente omesso di ricomprendere la vicenda in esame nell'ambito dell'art. 1669 c.c., con conseguente mancata applicazione dei termini di prescrizione e decadenza ivi contenuti. Le censure, che per l'intima connessione
VIALE GIULIO CESARE
113/A, presso lo studio dell'avvocato D G, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CALAMBA SAS DI PUDDU ATTILIO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO
172, presso lo studio dell'avvocato B S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D D M;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6231/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M F.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 536 del 2014, rigettava la domanda proposta da G S, volta ad accertare l'idoneità all'uso del camino realizzato dalla Calamba s.a.s., nell'appartamento acquistato dall'attore dalla stessa società convenuta, nonché la condanna della stessa all'eliminazione dei vizi ed il risarcimento dei danni, sul presupposto dell'intervenuta decorrenza dei termini per la denuncia, effettuata dopo quasi quattro anni dalla realizzazione dell'opera e dalla vendita dell'immobile, trattandosi di vizi non occulti. In virtù di gravame interposto dal S, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 6231 del 2018, rigettava l'appello condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, insistendo sulla non tempestività della denuncia, avvenuta la consegna dell'immobile in data 6.07.2006 a fronte di denuncia del 28.01.2010, peraltro generiche le deduzioni circa il momento di effettiva conoscenza dei vizi. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma il S propone ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. La Calamba s.a.s. resiste con controricorso.
Ritenuto che
il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Ric. 2019 n. 11580 sez. M2 - ud. 15-07-2020 -2- In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c. Atteso che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, ad avviso del S, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con quale la difesa aveva invocato l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1669 c.c., in luogo dell'art. 1667 c.c. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1669 c.p.c. In particolare, il giudice di appello avrebbe erroneamente omesso di ricomprendere la vicenda in esame nell'ambito dell'art. 1669 c.c., con conseguente mancata applicazione dei termini di prescrizione e decadenza ivi contenuti. Le censure, che per l'intima connessione
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