Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1613
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Testo completo
1. Si controverte dell'impugnazione, da parte di Med Solutions Srl ("Med Solutions"), di due avvisi di accertamento che, per quanto ancora rileva (in di Spa rte altre riprese estranee all'oggetto del giudizio), recuperavano a tassazione Ires, per l'esercizio 1 gennaio/31 maggio 2007, e per l'esercizio 1 giugno 2007/31 maggio 2008 - la plusvalenza, risultante dal bilancio della contribuente, derivante da un'operazione straordinaria sul capitale consistente nel conferimento in una società di nuova costituzione (denominata 3D Line Research and Development Srl ), in regime di neutralità fiscale, del ramo di azienda comprendente i diritti di proprietà intellettuale su sistemi informatici e applicativi in campo radiologico, e successiva cessione, in data 02/05/2007, della partecipazione totalitaria nella newco conferitaria alla svedese Elekta SA ("Elekta"), al prezzo di Euro 18 milioni, da corrispondere, quanto a Euro 10 milioni, nel suindicato primo esercizio, in ragione dell'inapplicabilità della partecipation exemption ("pex") a causa dell'insussistenza del requisito della (così testualmente si esprimono gli atti impositivi) "anzianità del possesso" di un bene immateriale del ramo di azienda conferito (la "tecnologia" realizzata da A.A., uno dei partner che avevano concorso allo sviluppo di un sistema per la radioterapia), che la contribuente aveva acquistato il 20/03/2007, soltanto due mesi prima dell'operazione straordinaria di cessione della partecipazione che aveva generato la plusvalenza.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettò con sentenza (n. 347/16/12) che (per quanto ancora interessa) è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della Lombardia, la quale ha accolto (parzialmente) l'appello della contribuente ritenendo sussistenti i requisiti della pex, e, segnatamente, la titolarità, risalente nel tempo, in capo a quest'ultima, della tecnologia compresa nel ramo di azienda prima conferito nella newco e poi ceduto alla società svedese.
3. L'Agenzia ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
la contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso ("1) In relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. "), l'Agenzia deduce che la ripresa in contestazione si riferisce alla facoltà della contribuente di usufruire del regime di parziale esenzione Ires (c.d. pex), ex art. 87, t.u.i.r. , quanto alla plusvalenza da cessione (al prezzo di Euro 18 milioni, ripartito annualmente in varie tranche) alla svedese Elekta, in data