Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2541
Sentenza
19 marzo 1999
Sentenza
19 marzo 1999
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Massime • 2
Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell' appellante, sia dell' appellato sul quantum valutato dal C. T. U. in primo grado, perché quest' ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l' onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l' evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l' acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST IC, DE GI AN, ST RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio D'AVACK, difesi dagli avvocati AN DEL GI, IC ST, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DEGLI ATTI CARLO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 09342/97 proposto da:
DEGLI ATTI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato A. TAVERNITI, difeso dall'avvocato IC SERRA, per procura speciale Notaio Vincenzo Miglietta in Lecce in data 15/6/98 Rep. n. 281391, depositata in udienza;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ST IC, rappresentato e difeso da se medesimo, DE GI AN rappresentato e difeso da se medesimo, ST RL rappresentata e difesa dall'avv. GI AN, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio D'AVACK, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 363/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 10/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/6/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato LA SERRA, difensore del controricorrente incidentale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio TIlio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso autonomo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA FA, RL FA e IO De RG, acquirenti di un fondo rustico in agro di Guagnano, venduto loro per lire 75.000.000 da AR EG TI, citarono costui davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo che fosse condannato al pagamento di lire 35.000.000 a titolo di riduzione del prezzo e di ulteriori lire 35.000.000 come risarcimento di danni, in quanto una porzione dell'immobile era risultata soggetta a espropriazione per pubblica utilità, ai fini della realizzazione di una condotta di irrigazione. La domanda, alla quale il convenuto aveva resistito, contestandone la fondatezza, fu respinta con sentenza del 19 dicembre 1991, in base alla considerazione che gli attori, nel corso del giudizio, avevano ceduto volontariamente all'ente espropriante l'area sottoposta al procedimento ablatorio e costituito una servitù sul terreno residuo, per un corrispettivo che avevano ritenuto pienamente reintegrativo di ogni diminuzione patrimoniale, cosicché non poteva permanere alcuna responsabilità del venditore per l'evizione.
Impugnata da LA FA, RL FA e IO De RG, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce, che con sentenza del 10 giugno 1996 ha condannato AR EG TI a pagare loro la somma di lire 2.161.815, oltre agli interessi con decorrenza dalla data della domanda, ritenendo: - la cessione volontaria della porzione immobiliare esproprianda non impediva l'operatività della garanzia per evizione, poiché la determinazione dell'indennità, anche in simili ipotesi, è soggetta a parametri rigidi, ne' rilevavano le soggettive valutazioni di convenienza e opportunità dei proprietari;
- legittimamente era stata disposta, in appello, una nuova consulenza tecnica di ufficio (in sostituzione di quella espletata, con risultati inattendibili, in primo grado) pur in mancanza di contestazioni da parte di AR EG TI, il quale, totalmente vittorioso, non aveva alcun onere in tal senso;
- nella determinazione del valore della parte effettivamente acquistata dagli appellanti si doveva tenere conto dell'aumento derivato dalla realizzazione dell'opera, che aveva reso irriguo il fondo;
- andavano però anche considerate, oltre alla diminuzione della superficie, le altre situazioni negative collegata alla cessione e alla costituzione di servitù, ossia il frazionamento irregolare del terreno in due appezzamenti, la possibilità concreta di incomunicabilità tra loro (nel caso in cui l'ente espropriante avesse deciso di recingere l'area acquisita), la difficoltà di coltivazione specialmente per la porzione sud, i disagi derivanti dai futuri interventi di riparazione e manutenzione della condotta;
- tali elementi negativi prevalevano su quello positivo dell'irrigabilità e la valutazione di insieme, in base a dati di stima rientranti nella comune esperienza, consentiva di fissare nell'11% il deprezzamento;
- dal risultato ottenuto andava sottratta la somma ottenuta come indennità dagli FA e dal De RG;
- non era dovuta la rivalutazione monetaria, non avendo gli interessati fornito alcuna prova, neppure indiziaria, in ordine a eventuali pregiudizi subiti a causa del fenomeno dell'inflazione;
- ugualmente per difetto di