Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2004, n. 11016
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. M F - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EQUPE 71 SRL, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore A C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D CIMAROSA 13, presso lo studio dell'avvocato M T, che delega in atti;
contro
M A S;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. proposto da:
MEIE ASSISCURAZIONI SPA (già MEIE ASSICURATRICE SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato S G, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EQUIPE 71 SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1085/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 2^ Civile, emessa il 04/02/00 e depositata il 28/03/00 (R.G. 3472/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/04 dal Consigliere Dott. F M;
udito l'Avvocato M T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso previa riunione dei ricorsi per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. r.l. Equipe 71, con citazione 5.2.1996, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la spa Meie Assicuratrice, onde sentirla condannare al pagamento della somma di lire 20 milioni, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo parziale del danno ad essa derivato dalla perdita di una autovettura Mercedes, assicurata contro il furto presso la predetta società e trafugata da ignoti in data 23.9.1988. Precisava che la vettura, al momento del furto, si trovava custodita nel garage sito in Roma, via Benaglia 22, gestito da Troiano Santino, il quale era assicurato presso la soc. Unione Subalpina contro il furto delle auto in custodia. La società attrice precisava inoltre di aver convenuto in giudizio il Troiano e la soc. Subalpina, avanti al Tribunale di Roma, ottenendone la condanna al pagamento della somma di lire 46 milioni, oltre accessori, con sentenza 13.6.1994, e di aver successivamente, con atto 21.10.1994, stipulato una transazione con il Troiano ricevendo la somma di lire 65 milioni in luogo della sorte dovuta, corrispondente al valore della vettura,ammontante a lire 78.200.000, al momento del furto. Chiedeva pertanto la condanna della soc. Meie al pagamento della somma di lire 20 milioni quale differenza tra il valore della vettura e quanto ricevuto dal Troiano, nonché alla restituzione del premio assicurativo ammontante a lire 8.800.000 e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, anche per intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla Equipe 71. Il Tribunale rigettava la domanda dichiarando prescritto in un anno, ai sensi dell'art. 2952 cc, il diritto azionato dalla soc. attrice. Questa proponeva appello sostenendo doversi applicare, in tema di prescrizione, il dettato dell'art. 2949 cc., essendo essa da considerarsi socia della soc. Meie, che, all'epoca dei fatti di causa, aveva la qualifica di società mutua assicuratrice. o il dettato dell'art. 2946 cc, poiché la Meie erasi resa responsabile di inadempimento contrattuale. Osservava ancora che il Troiano e la Meie erano solidalmente responsabili nei suoi confronti, cosicché, durante la pendenza del giudizio contro il Troiano, si era verificata l'ipotesi di interruzione-sospensione anche nei confronti della Meie. Censurava inoltre il regolamento delle spese adottato dal Tribunale. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 28.3.2000, accoglieva l'impugnazione soltanto in ordine al regolamento delle spese, rigettandola nel resto. La soc. Equipe propone ricorso per Cassazione con tre mezzi di gravame. Resiste con controricorso la soc. Meie che propone altresì ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DALLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. La Corte di appello, dopo aver ritenuto compiuto il termine prescrizionale di un anno, previsto dall'art. 2952 cc, ha escluso che al rapporto in oggetto potesse applicarsi il termine di cui all'art. 2949 cc, non avendo l'appellante indicato il titolo dal quale sarebbe
derivata la sua qualità di socio della Meie. Ha altresì osservato che le società mutue assicuratrici possono espletare la loro attività contrattuale anche in favore di non soci, cosicché, in mancanza di prova in contrario, risulta plausibile che il rapporto dedotto in lite rientri nello schema legale dell'art. 1882 cc.;che devesi inoltre escludere l'ipotesi della ordinaria prescrizione decennale, in quanto la soc. Equipe ha fatto valere unicamente il diritto derivante dal contratto di assicurazione, cui si applica il disposto dell'art. 2952 cc. Nè, secondo la Corte del merito, può accogliersi la tesi della solidarietà, diversi essendo i titoli dai quali derivano le rispettive posizioni debitorie del Troiano e della soc. Meie, cosicché la prescrizione del diritto vantato dalla Soc. Equipe 71 è iniziata a decorrere dall'evento dannoso. Con il primo mezzo di gravame la soc. ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2546 e 2949 del codice civile, osservando che, per effetto della
stipulazione del contratto di assicurazione, essa era divenuta socia della Meie, essendo questa una mutua assicuratrice e, pertanto devesi applicare alla fattispecie il disposto dell'art. 2949 cc. che prevede il termine prescrizionale di anni cinque. Ciò desume dal dettato dell'art. 2546, terzo comma, cc, dal quale risulta che la qualità di socio di una compagnia di mutua assicurazione si acquista con la stipula del contratto e si perde con l'estinzione del rapporto assicurativo. Sostiene quindi il ricorrente che, in virtù della piena compenetrazione tra il contratto assicurativo e il contratto sociale, la prova circa la sussistenza del rapporto assicurativo è anche prova del rapporto sociale. La censura non merita accoglimento. Devesi infatti osservare che, anche se fosse fondata la tesi prospettata con il motivo in questione, il risultato voluto dal ricorrente non potrebbe essere conseguito con l'azione concretamente esercitata, che non è di natura societaria, ma è fondata unicamente su di una pretesa derivante dal contratto di assicurazione ed è quindi soggetta ai limiti propri di tale fattispecie. Del resto l'automatismo prospettato dalla Equipe 71 si basa su di un dettato di legge che pone come condizione della assunzione della qualità di socio la stipula del contratto di assicurazione, ma dal quale non è dato desumere che la mutua non possa assicurare anche soggetti non soci, cosicché era onere della parte interessata produrre la polizza onde consentire un adeguato esame di tale punto della controversia. Ma tale polizza, come risulta dalla sentenza impugnata non è stata prodotta.
Con il secondo mezzo di gravame la soc. Equipe 71 lamenta violazione di legge sull'assunto secondo cui, essendo la soc. Mele responsabile di inadempimento contrattuale, dovrebbe applicarsi al caso di specie l'ordinaria prescrizione decennale. Osserva altresì che il giudice di appello ha omesso la pronuncia su tale capo decisionale. La censura è infondata. La Corte di Appello ha reso adeguata e corretta motivazione, avendo rilevato che, a fronte del dedotto inadempimento, la soc. Equipe 71 ha fatto valere il diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione.
Diritto che, come disposto dall'art. 2952 cc. è soggetto alla prescrizione annuale e non già alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cc, che, per espressa previsione della stessa norma, non si applica alle fattispecie per le quali la legge dispone diversamente. Così Cass. 27.6.1979 n. 3606: "l'art. 2946 cc, stabilendo che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, espressamente esclude la possibilità di concorso della prescrizione breve con quella ordinaria, in quanto non avrebbe senso assoggettare a prescrizione decennale un diritto già estinto per prescrizione breve". Del resto la norma dell'art. 2952 cc., coeva alla norma generale in tema di prescrizione, non può che prevalere su quest'ultima, disapplicandola, in virtù del principio di specialità.
Con il terzo mezzo di gravame la soc. ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2935 cc, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, il diritto controverso è sorto nel momento della stipula della transazione (21.9.1994) e da allora soltanto è iniziato a decorrere il termine prescrizionale. Afferma infatti che il diritto ad ottenere la somma di lire 20 milioni, quale differenza tra il valore della vettura rubata e l'entità del risarcimento ottenuto dal Troiano, è sorto soltanto a seguito di tale pagamento, giacché, ove il risarcimento fosse stato integrale, non si sarebbe configurata alcuna pretesa nei confronti della soc. Meie. La censura è infondata. in tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato ad ottenere l'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto può essere esercitato e, quindi, dall'evento dannoso, ne' può ritenersi applicabile al caso di specie l'istituto della interruzione- sospensione poiché la soc. Meie è rimasta estranea al giudizio intentato dalla Equipe 71 contro il Troiano ed il suo assicuratore. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato a mezzo del quale la soc. Meie, nella ipotesi di accoglimento di alcuno dei motivi del ricorso principale, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia della intervenuta transazione con il Troiano nel rapporto assicurativo tra essa società e la soc. Equipe 71. Le spese di lite del giudizio di Cassazione devono essere regolate secondo il principio della soccombenza.