Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 03746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 03746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03746
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

del patto di riservato dominio, peraltro risalente al 1982 e mai fatto valere;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, cod. proc. civ., 1460, 1481, 1482, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato escludendo la necessaria decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente nuova fissazione della vendita, per la sussistenza del preteso vincolo opposto in chiave sostanziale d'inadempimento;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazion,e dell'art. 1481, cod. civ., poiché il potere di sospendere il pagamento del prezzo in parola avrebbe potuto giustificarsi solo in caso di pericolo attuale e concreto di rivendica, mentre il preteso patto di riservato dominio era come detto risalente al 1982 e mai fatto valere, con azione ormai prescritta, peraltro da esercitare con domanda di risoluzione da trascrivere ai fini dell'opponibilità, né l'esecutata aveva mai affermato che il prezzo della vendita riservata non era stato pagato, mentre P D C, ovvero il soggetto a favore del quale risultava la riserva in parola, era deceduto e l'immobile in oggetto non era risultato compreso nella documentata denuncia di successione, sicché non avrebbe potuto ritenersi sussistente alcun potere di arresto dell'esecuzione, e men che meno di cancellazione estintiva della trascrizione del pignoramento;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2676, cod. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe errato prendendo in considerazione solo la copia della nota di trascrizione senza indagare le risultanze dei registri immobiliari da cui la riserva di proprietà non risultava, come non risultava dalle ispezioni ipotecarie, e infatti non era stata rilevata dalla relazione peritale;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1523, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di accertare l'eventuale avveramento della pretesa condizione in cui la riserva di proprietà si sarebbe tradotta, laddove ga mancata ricomprensione dell'immobile nella denuncia di successione del soggetto a favore del quale sarebbe stato trascritto il patto di riservato dominio, deponeva in senso contrario;
con il sesto motiva si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2688, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la cancellazione pretesa come necessaria per disporre la vendita coattiva non era tra quelle previste ìr e del resto lo stesso atto di vendita non era stato enunciato come
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