Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12483

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12483
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12483
Data del deposito : 24 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27937-2019 proposto da: FORMICA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE

10, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA

26, presso lo STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato A S D;

- controricorrente -

nonché

contro

REGIONE PUGLIA, FALLIMENTO NUBILE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3233/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/06/2020 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo n. 642 del 19 maggio 2016 l'adito Tribunale di Brindisi ingiungeva, su ricorso della s.r.l. Formica Ambiente ed in suo favore, al Comune di Brindisi il pagamento della somma di euro 664.827,51 (oltre interessi di mora ai sensi del d. Igs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture emesse), a titolo di corrispettivo delle prestazioni di triturazione e smaltimento di rifiuti indifferenziati prodotti in detto Comune nella discarica privata della stessa società, con riferimento al periodo dal 5 dicembre 2015 al 10 febbraio 2016, ed in esecuzione di quanto intimato con ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del d. Igs. n. 152/2006 e sulla base del prezzo concordato tra le stesse parti ed applicato fino al 30 novembre 2015. L'ingiunto Comune di Brindisi proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto monitorio, invocandone l'annullamento o la revoca per effetto dell'inesistenza del credito assunto come vantato dalla s.r.l. Formica Ambiente, siccome non fondato su contratto scritto, deducendo, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva. A seguito della formulata opposizione si costituiva in giudizio l'opposta s.r.l. Formica Ambiente, la quale, in via principale, instava per il rigetto della Ric. 2019 n. 27937 sez. SU - ud. 09-06-2020 -2- domanda avversaria e, in ogni caso, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'ingiustificato arricchimento dello stesso Comune di Brindisi per effetto delle suddette prestazioni rese in suo favore, con condanna del medesimo al pagamento del menzionato importo di euro 664.827,51, oltre accessori legge, ovvero nella misura che sarebbe risultata in concreto comunque giudizialmente dovuta. Alla prima udienza celebratasi dinanzi al citato Tribunale di Brindisi, il giudice designato ordinava, ritenendola ad esse comune, la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., della Regione Puglia e della s.r.l. Nubile, respingendo la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Le due chiamate in causa si costituivano in giudizio deducendo il loro difetto di legittimazione passiva. Il giudice istruttore, con ordinanza del 21 agosto 2018, preso atto della mancata risposta del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi al deferitogli interrogatorio formale e ravvisata la necessità di verificare l'effettiva fonte delle prestazioni dedotte in giudizio, rilevava che, nella instaurata controversia, prima ancora che un problema di legittimazione passiva, si poneva una questione pregiudiziale di giurisdizione, ragion per cui invitava le parti a prendere posizione sulla stessa, rinviando la causa alla successiva udienza del 25 settembre 2018, nelle cui more, tuttavia, interveniva la dichiarazione di fallimento della terza chiamata in causa Nubile s.r.l. . Riassunto il giudizio da parte del Comune di Brindisi, lo stesso, all'udienza del 26 febbraio 2019, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ponendo riferimento all'art. 133, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo) e, pertanto, il giudice istruttore differiva la causa per la precisazione delle conclusioni sulla prospettata questione di giurisdizione.

2. Nell'intervallo temporale che ne seguiva la Formica Ambiente s.r.l. ha, con ricorso per cassazione del 16 settembre 2019 (ritualmente notificato alle controparti), proposto regolamento preventivo di giurisdizione, Ric. 2019 ti. 27937 sez. SU - ud. 09-06-2020 -3- chiedendo dichiararsi, con riguardo alla controversia pendente, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Si è costituito, con controricorso del 25 ottobre 2019, il solo Comune di Brindisi, che ha insistito per l'affermazione della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul presupposto che le prestazioni come dedotte dalla ricorrente erano state, in effetti, rese in esecuzione di tre ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 d. Igs. n. 152/2006 dal Presidente della Regione Puglia, nell'esercizio di poteri pubblicistici ed autoritativi allo stesso riconosciuti dalla medesima norma. La altre due parti intimate (Regione Puglia e Fallimento Nubile s.r.I., in liquidazione) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
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