Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/06/2021, n. 18247

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/06/2021, n. 18247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18247
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3033-2015 proposto da: P PRLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CASSIA

833, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3699/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. L N;
R.G.N. 3033/2015 Rilevato che: Il sig. P P fu destinatario di avviso di accertamento col quale, in virtù della presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, era recuperata a tassazione la maggiore IRPEF ritenuta dovuta per redditi da capitale per l'anno d'imposta 2006, che scaturiva da accertamento per il medesimo anno d'imposta nei confronti delle società O.R.V.I. Divisione Serramenti S.r.l. e O.R.V.I. Divisione Prefabbricati S.r.l. in ciascuna delle quali il P era socio titolare del 70% del capitale sociale (l'altra socia essendo la sorella Marzia P, proprietaria della quota residua). L'atto impositivo fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) del Lazio, che accolse parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il maggiore imponibile accertato in ragione di quanto statuito dalla medesima CTR con le pronunce di primo grado nel frattempo intervenute nei confronti delle due società, nei limiti della quota del 70% detenuta dal pavoni in ciascuna di esse. Con sentenza n. 3699/22/14, depositata il 5 giugno 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, rilevando che nelle more la stessa CTR aveva accolto, con le sentenze n. 5532/22/14 e 5333/22/14, entrambe depositate il 27 maggio 2014, gli appelli dell'Ufficio avverso le pronunce di primo grado relative agli accertamenti nei confronti delle società, determinò il reddito da partecipazione del P in relazione al reddito accertato nei confronti delle società in virtù delle due sentenze da ultimo citate. Avverso la sentenza della CTR n. 3699/22/14 il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
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