Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2005, n. 15724
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G P - Consigliere -
Dott. S M B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
B F elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso l'avvocato U P, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A M L, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato M M, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1369/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/2005 dal Consigliere Dott. B S M;
udito per il ricorrente l'Avvocato U che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la resistente l'Avvocato M che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CO P P M che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B F, con ricorso in data 13-3-95, chiedeva al Tribunale di Roma dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Angelo Romano con Luttazi Anna Maria il 13-9-80, essendo trascorso, senza riconciliazione, il periodo triennale previsto dall'art. 3, n. 2, della l. n. 74/87. Si costituiva la Luttazi, che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva, oltre all'affidamento dei figli e all'assegno per il loro mantenimento, la corresponsione di un assegno divorzile in suo favore dell'importo di L. 250.000 mensili.
L'adito Tribunale, con sentenza n. 7264/99, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidando alla madre i figli minori Andrea e Daniele, obbligando il Baldanza a corrispondere alla Luttazi un assegno divorzile di L. 250.000 mensili, oltre a L. 650.000 mensili a titolo di mantenimento dei figli.
Con ricorso in data 30-7-99, proponeva appello il Baldanza, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile e si costituiva l'appellata chiedendo, in via incidentale, l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a L.