Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/03/2019, n. 07106
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ORDINANZA sul ricorso 7735-2012 proposto da: AGENZIA DELIE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro ETR SPA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA COSENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato M G, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;SPADAFORA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY l, presso lo studio dell'avvocato B E, rappresentato e difeso dall'avvocato U B;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 20/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata il 24/02/2011;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal Consigliere Dott. L N. R.G.N. 7735/2012 Rilevato che: Con sentenza n. 20/10/2011, depositata il 24 febbraio 2011, non notificata, la CTR della Calabria - dopo aver premesso in motivazione di ritenere inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. F S, in contraddittorio anche con il concessionario della riscossione dei tributi della Provincia di Cosenza ETR S.p.A., avverso la sentenza resa tra le partì dalla CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per omesso versamento di IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno 2002 emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 - entrando comunque nel merito, in dispositivo rigettò il gravame dell'Agenzia delle Entrate per mancato previo invio al contribuente di avviso bonario ai sensi dell'art. 6, comma 5, della I. n. 212/2000. Avverso la sentenza della CTR l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. Equitalia Sud S.p.A., incorporante ETR S.p.A., ha depositato controricorso col quale ha sostanzialmente prestato adesione ai motivi addotti dall'Agenzia delle Entrate a sostegno del proprio ricorso.