Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2022, n. 5431

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Sentenza
27 ottobre 2022
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27 ottobre 2022

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In tema di atto affetto da nullità generale a regime intermedio, va esclusa ogni sanatoria della stessa laddove, immediatamente dopo il compimento di esso, la parte interessata abbia fatto espressa riserva di impugnazione, così tenendo un comportamento incompatibile con l'accettazione degli effetti dell'atto stesso. (Fattispecie di nullità rappresentata dal rigetto della richiesta dell'imputato di rendere interrogatorio nel giudizio abbreviato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2022, n. 5431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5431
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

05431-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA TA Composta da Sent. n. 1+62 sez. Luigi Marini - Presidente - UP 27/10/2022 Relatore - Vito Di Nicola R.G.N. 17855/2022 Claudio Cerroni Alessio Scarcella Fabio Zunica In caso di diffusione del presente provvedimento omettere u n ità e gillarida a nore dilan. 32 d.lgs. 19 . ☐ d et ☐ richiesa di parte ha pronunciato la seguente ☐ imposto dalla legge SENTENZA IL FUNZIONARIO GIU LIARIO Luana Mariani sui ricorsi proposti da P.G. nato a [...] in data [...] nato a [...] il [...] G.S. avverso la sentenza del 19-01-2022 della Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Lette le conclusioni dell'avv. Alberto Calzavara in difesa di G.S. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
P.G. che ha Lette le conclusioni dell'avv. Alessandro Mirabile in difesa di concluso per l'accoglimento del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza emessa in data 19 gennaio 2022 dalla Corte d'appello di Messina che ha confermato quella resa dal Tribunale in data 17 novembre 2020, che aveva condannato i ricorrenti, per quanto qui interessa, alla pena, diminuita per la scelta del rito, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 1.400,00 di multa ciascuno. P.G. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600-bis M.R. minorecomma 2, cod. pen., per avere compiuto atti sessuali con di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro;
con la recidiva di cui all'art. 99, comma 1, cod. pen. In Mazzarà Sant'Andrea o altre località limitrofe, in epoca compresa tra il 16 novembre 2015 ed il 15 febbraio 2016. G.S. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 600-bis comma 2, cod. pen., per avere compiuto atti sessuali con M.R. minore di età compresa trai quattordici ed i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro;
con la recidiva specifica di cui all'art. 99 commi, 1 e 2 n.

1. cod. pen. in Mazzarà Sant'Andrea o altre località limitrofe, in epoca compresa s a tra il 16 novembre 2015 ed il 15 febbraio 2016. v 2. I ricorsi, presentati dai difensori di fiducia dei ricorrenti, sono affidati ai seguenti motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. è sostenuto da un unico,G.S.

2.1. Il ricorso proposto da complesso, motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione (art. 606, cornma 1, lettera e), cod. proc. pen.), dolendosi della mancanza della prova certa della colpevolezza in ordine alla commissione del reato e alla sua identificazione come autore del fatto addebitatogli. Si duole, inoltre, del rigetto della richiesta di applicazione della scriminante dell'ignoranza dell'età della persona offesa prevista dall'art. 602-quater cod. pen.

2.2. Il ricorso proposto da P.G. è sostenuto sulla base di cinque motivi con i quali il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 181, comma 4, e 182, comma 2, stesso codice e all'art. 111 Cost., commi 1 e 3, per violazione del diritto di difesa per mancata assunzione dell'interrogatorio richiesto dall'imputato (primo motivo); lamenta vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale omesso di rispondere alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello (secondo motivo); deduce violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere 2 b), c) ed e), cod. proc. pen.) sulla ritenuta attendibilità della persona offesa (terzo motivo); prospetta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di prostituzione minorile (quarto motivo); censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quinto motivo).

3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi in presenza di una congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, che si sottrae, pertanto, alla censura dei vizi denunciati.

4. I ricorrenti hanno presentato conclusioni scritte con le quali, riportandosi ai ricorsi, hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive impugnazioni. h vá CONSIDERATO IN DIRITTO è inammissibile, mentre è G.S.

1. Il ricorso presentato da sulla base delle considerazioni che fondato il ricorso presentato da P.G. seguono. G.S.

2. Iniziando dal ricorso occorre premettere che, con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato per come risulta dal testo della sentenza impugnata, i giudici di merito, con doppia e conforme pronuncia, hanno evidenziato che, in data 15 febbraio 2016, la minore M.R. persona offesa, denunciò che a seguito del suo trasferimento a - Mazzarà Sant'Andrea presso la casa della sorella per darle assistenza, mentre era G.C. l'aveva obbligata a in gravidanza - il convivente della stessa, prostituirsi dicendo che diversamente l'avrebbe picchiata e, alle rimostranze della sorella, il G.C. picchiò anche quest'ultima. Riferì di essere stata costretta ad avere circa sei-sette rapporti sessuali al giorno con uomini che le venivano indicati, di volta in volta, dal convivente della sorella e con i quali lo stesso aveva contrattato il prezzo, che la vittima dovette interamente versargli.

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