Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/06/2021, n. 15258
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2186-2015 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato F S G, rappresentato e difeso dall'avvocato M D F;- ricorrente -contro A C S, elettivamente domiciliata in 2021 ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio 478 dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B;- controricorrente - Nonché da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- controricorrente e ricorrente incidentale - contro A C S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B;- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 6914/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 14/07/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. R M;n. 2186/15 R.G. La soc. Almaviva Contact spa impugnava, nei confronti dell'Agente per la Riscossione, la cartella di pagamento n.071/2011/01053226943001 notificata il 5/10/11, recante un ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, e relativo a "somme dovute dopo la sentenza n.126/3/11 della C.T.R. Lazio", somme pretese a titolo di imposta di registro e per l'anno 2004, per l'importo di C 1.388.895 (di solo capitale). Con il predetto ricorso, la contribuente eccepiva la mancanza dall'avviso di liquidazione;la illegittimità della cartella per difetto di motivazione, l'omessa sottoscrizione della cartella. La difesa di Equitalia, costituendosi, evidenziava, tra l'altro, come "le somme iscritte a ruolo risultavano essere dovute dalla ricorrente e dalla coobbligata in solido Telecontact Center spa a seguito della sentenza n.126/3/11 della C.T.R. del Lazio" . Evidenziava, inoltre, che la società Telecontact aveva impugnato la medesima cartella e che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile, dalla CTP di Napoli (sentenza n.65/28/12), in quanto l'eccezione formulata sulla mancata emissione dell'atto presupposto andava rivolta all'ente impositore che non era stato chiamato in giudizio. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 416/14/13 respingeva il ricorso ritenendo l'illegittimità dell'atto non preceduto dall'avviso di liquidazione. Con atto di appello, Equitalia spa impugnava la sentenza lamentando la mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore, chiedendo alla CTR di ordinare all'Ente creditore il deposito dell'avviso di liquidazione e dei documenti di notifica, oltre all'annullamento della condanna alle spese. La soc. contribuente, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in appello, per sopravvenuta formazione del giudicato esterno favorevole nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della società coobbligata solidale. Infatti, la sentenza n.178/3/13 emessa dalla CTR di Napoli, favorevole alla contribuente pronunciata nei confronti della società coobbligata Telecontact Center spa, in riforma della sentenza della CTP di Napoli n.65/28/12, era passata in giudicato. La CTR di Napoli, con la sentenza qui impugnata n. 6914/48/14, rigettava l'appello dell'Agente per la Riscossione, in ragione del sopravvenuto giudicato esterno favorevole, determinatosi nei confronti della coobbligata
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