Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2018, n. 09102

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2018, n. 09102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09102
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YN YA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. GIAN ANDREA RONCHI, che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. AC YN, con atto personalmente sottoscritto, impugna la sentenza in data 16.11.2017, con cui la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione processuale - avanzata dal Governo della Federazione Russa nei confronti del prevenuto, colpito da ordine di cattura internazionale emesso dall'A.G. di quel Paese in relazione al reato di omicidio colposo plurimo, di cui all'art. 264 co. 5 del codice penale russo, sanzionato con la pena massima di anni sette di reclusione - appunto "ai fini dell'esecuzione della 'misura cautelare come imprigionamento per il periodo di 2 mesi' con esclusione della sottoposizione a lavori forzati".

2. Osserva il ricorrente: a) che le carte pervenute alla Corte d'appello petroniana non darebbero contezza della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
b) che la sentenza sarebbe erronea "in relazione all'affermazione circa la bontà della traduzione degli atti trasmessi dalla A.G. russa";
c) che la misura cautelare adottata a suo carico sarebbe scaturita dalla violazione di quella pregressa dell'obbligo di dimora, asseritamente mai portata a sua conoscenza;
d) che non sarebbe presente in atti il testo dell'art. 264 co. 5 cod. pen. russo, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti e perciò applicabile in relazione all'episodio di cui trattasi;
e) che nella fattispecie sarebbe ravvisabile la violazione del combinato disposto degli artt. 698 co. 1 e 705 co. 2 cod. proc. pen., stante la possibilità, prevista dalla norma incriminatrice contestata, della irrogazione all'imputato della pena dei lavori forzati, da ritenersi appunto causa ostativa alla concessione dell'estradizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non sfugge ad una preliminare valutazione d'inammissibilità: esso, infatti, è stato formalizzato sulla base di un atto formalmente redatto dallo stesso interessato, in spregio al disposto dell'art. 613 co. 1 del codice di rito.

2. Questa Corte - e questa sezione, in particolare - ha già avuto modo di pronunciarsi in materia, con sentenza n. 42062 del 13.09.2017, Rv. 271333, con cui si è affermato essere "inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato avverso la sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo, in quanto il regime delle impugnazioni previsto dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 va integrato mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio di legittimità, come risultante a seguito delle

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