Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/11/2019, n. 29206

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/11/2019, n. 29206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29206
Data del deposito : 12 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21536-2018 proposto da: DI BLASIO MARIA VITTORIA, BRAMANTE CONCETTA, MIUCCI MARIA, PAOLINO LEONARDO, DI BLASIO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARCHIMEDE

143, presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentati e difesi dall'avvocato D F G C;

- ricorrenti -

contro

INPS -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, L C, A P, L C;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 3141/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. L E.

RILEVATO CHE

1.La Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da M M, B C, P L e T C, diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell'Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento;

2. I ricorrenti avevano esposto di essere stati costretti ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di loro spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell'acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione;

3. A fondamento della decisione i giudici d'appello rilevavano che, secondo consolidati principi affermati da questa Corte (per tutte Cass. 26972 del 2008), il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che l'inerzia dell'ente gestore, in relazione alla corresponsione dell'importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari;
Ric. 2018 n. 21536 sez. ML - ud. 05-06-2019 -2- 4. avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M M, B C, P L, D B M V e D B G, questi ultimi in qualità di eredi, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
5.1'INPS ha resistito con controricorso;
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