Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 13213
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unciato la seguente SENTENZA Banca Alta Toscana Credito Cooperativo S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, Via BarnabaTortolini, 13, presso lo studio dell'avvocato A F, che la rappresenta e difendeunitamente all'avvocato S P -ricorrente- C M G, I G i, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie 76, presso lo studio dell'avvocato P i e r P, rappresentati e difesi dall'avvocato M a A n a C;-controricorrenti– avverso la sentenza n. 2651/2019 della Corte D'appello di Firenze , depositata il 7.11.2019, non notificata;Oggetto: obblighi informativi fase postcontrattuale Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 10 .3 . 2023 dal Consigliere D V. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 7.11.2019ha respinto l'appello proposto dalla Banca Alta Toscana -Credito Cooperativo di Vignole contro la decisione del Tribunale di Prato, il quale aveva accolto la domanda attorea proposta daGiorgio Innocenti e G M di risarcimento del danno conseguente all'investimento in titoli argentini dagli stessicompiuto. Il Tribunale aveva ritenuto che la banca non avesseprovato di avere assolto agli obblighi informativi gravantisull'intermediario finanziario ex art.21, primo comma, lett. b) TUF e 28, comma 2, del regolamento CONSOB n.11522/1998 per tutta la durata del rapporto, in ragione dei quali avrebbero dovuto essere fornite non solo le informazioni tali da consentireconsapevoli scelte al momento dell'investimento, ma per tuttala durata del rapporto per consentire il disinvestimento l addove, i titoli acquistati (bond argentini) avessero subito declassamenti tali da far ritenere imminente il default, comeera avvenuto nel caso di specie;la Corte di appello ha confermato detta statuizione. Avverso questa sentenza ha propo sto ricorso la soccombente, affidandosi ad un motivo corredato da memoria. Hanno resistito gli investitori con controricorso e memoria. Con ordinanza n. 9581/2022 questa Corte visto l'art.380 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ritenuto che non ricorre ssero l e ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn. 1) e 5), c.p.c. eha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
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