Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2018, n. 04360

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2018, n. 04360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04360
Data del deposito : 22 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4254-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, con ordinanza n. 129/2016 depositata il 10/02/2016 nella causa tra: D'ANGELA ALBERTO, BEZZETTO ANNA MARIA, ZANGRANDI PAOLO, MARTORANA BENEDETTO, BOZZEDA BENEDETTA, TOSATO BEDENDO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell'avvocato S B, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati G O e FIORAVANTE AGNELLO;

- ricorrenti -

contro

CTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI VERONA, A.G.E.C. AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I P, il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. )1

Fatti di causa

e ragioni della decisione 1) Il tribunale ordinario di Verona è stato adito nel 2010 da B M e da altri acquirenti di alloggi edificati da CTA srl in Aree PEEP del comune di Verona che hanno svolto più domande nei confronti della impresa costruttrice. La CTA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e ha chiamato in causa il Comune, che ha evocato in giudizio l'Azienda gestione edifici comunali. Il Tribunale in data 2 aprile 2014 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla prima domanda, con la quale gli attori, sul presupposto della rideterminazione del prezzo di cessione, erroneamente fissato dal Comune nell'importo di 1.460 euro al mq., hanno chiesto la restituzione di parte del prezzo versato, per "nullità della clausola contrattuale individuante il prezzo" (sentenza 740/14). 2) Il Tribunale amministrativo del Veneto con ordinanza 10 febbraio 2016 ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice ordinario, il Tar ha negato "che il contratto di compravendita di un alloggio di edilizia economica e popolare" sia una convenzione urbanistica o un accordo accedente ad un procedimento amministrativo, tali da far configurare la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie. Le parti, ritualmente avvisate, come da comunicazione trasmessa alla cancelleria di questa Corte nel marzo 2017 dalla Segreteria del Tar Veneto, non hanno svolto in questa sede attività difensiva. n. 4254-16 D'Ascola re! 3 In vista della adunanza camerale, il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. 3) Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene fondati i rilievi sollevati dal Tar in parte qua, cioè con esclusivo riferimento alle sola domanda attore su cui il tribunale ordinario e quello amministrativo hanno declinato la giurisdizione. Dall'esame dell'atto di citazione (cfr in particolare pagg. 43, 57, 58) emerge che gli attori hanno dedotto che gli importi indicati nei contratti preliminari e in quelli definitivi erano stati calcolati erroneamente dal Comune e dovevano essere corretti riportando l'importo da 1.460,00 euro al metro quadro a 1.178,33 euro mq. Hanno pertanto chiesto che previo accertamento della nullità della clausola sul prezzo, parte convenuta fosse condannata a restituire le somme percepite in eccedenza. La domanda non ha quindi di mira l'esercizio di una funzione pubblica o l'attività provvedimentale della pubblica amministrazione, ma soltanto il diritto soggettivo a versare il prezzo stabilito secondo un calcolo automatico e quindi a recuperare quanto versato oltre il dovuto. E' stato quindi fatto valere un diritto soggettivo la cui attuazione deriva dall'attività materiale di calcolo effettuata dalla pubblica amministrazione, ma che non involge l'atto ammnistrativo quale manifestazione del pubblico potere autoritativamente esercitato. L'atto richiamato quale antecedente logico della clausola, che deve solo verificare l'entità del giusto prezzo secondo criteri determinati, è soggetto a disapplicazione qualora, all'esame del giudice ordinario, si riveli errato. n. 4254-16 D'Ascola re! 4 In tal senso si sono espressi il Tar e il procuratore generale, che ha richiamato Cass. SU 12898/13. Il Collegio, nel condividere queste considerazioni, non può che ribadire, a completamento dell'iter decisorio, che in tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione rinviene il proprio discrimine nell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, delle proprie attribuzioni, sicché le controversie relative alla fase prenegoziale pubblicistica, in cui è coinvolto un suo potere, spettano al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla fase contrattuale privatistica al giudice ordinario. (Sez. U n. 9575 del 13/04/2017). Il riparto di giurisdizione è infatti fondato sulle comuni regole correlate alla posizione giuridica soggettiva prospettata, sicché nella fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri tesi al perseguimento di interessi pubblici e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, le controversie, relative a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti, sono devolute al giudice amministrativo, mentre nella fase privatistica sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle vicende del rapporto, sorto per effetto del provvedimento (Cass. 22917/13). 4) Conclusivamente deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda oggetto dell'ordinanza che ha sollevato il conflitto. La controversia dovrà essere riassunta davanti al giudice ordinario, dovendosi cassare, in parte qua, la sentenza del tribunale ordinario di Verona che ha declinato la giurisdizione. Non v'è luogo per provvedimenti sulle spese. n. 4254-16 D'Ascola rei
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