Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2018, n. 04360
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4254-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, con ordinanza n. 129/2016 depositata il 10/02/2016 nella causa tra: D'ANGELA ALBERTO, BEZZETTO ANNA MARIA, ZANGRANDI PAOLO, MARTORANA BENEDETTO, BOZZEDA BENEDETTA, TOSATO BEDENDO ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell'avvocato S B, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati G O e FIORAVANTE AGNELLO;
- ricorrenti -
contro
CTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI VERONA, A.G.E.C. AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I P, il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. )1
Fatti di causa
e ragioni della decisione 1) Il tribunale ordinario di Verona è stato adito nel 2010 da B M e da altri acquirenti di alloggi edificati da CTA srl in Aree PEEP del comune di Verona che hanno svolto più domande nei confronti della impresa costruttrice. La CTA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e ha chiamato in causa il Comune, che ha evocato in giudizio l'Azienda gestione edifici comunali. Il Tribunale in data 2 aprile 2014 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla prima domanda, con la quale gli attori, sul presupposto della rideterminazione del prezzo di cessione, erroneamente fissato dal Comune nell'importo di 1.460 euro al mq., hanno chiesto la restituzione di parte del prezzo versato, per "nullità della clausola contrattuale individuante il prezzo" (sentenza 740/14). 2) Il Tribunale amministrativo del Veneto con ordinanza 10 febbraio 2016 ha sollevato
DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell'avvocato S B, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati G O e FIORAVANTE AGNELLO;
- ricorrenti -
contro
CTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMUNE DI VERONA, A.G.E.C. AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I P, il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. )1
Fatti di causa
e ragioni della decisione 1) Il tribunale ordinario di Verona è stato adito nel 2010 da B M e da altri acquirenti di alloggi edificati da CTA srl in Aree PEEP del comune di Verona che hanno svolto più domande nei confronti della impresa costruttrice. La CTA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e ha chiamato in causa il Comune, che ha evocato in giudizio l'Azienda gestione edifici comunali. Il Tribunale in data 2 aprile 2014 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla prima domanda, con la quale gli attori, sul presupposto della rideterminazione del prezzo di cessione, erroneamente fissato dal Comune nell'importo di 1.460 euro al mq., hanno chiesto la restituzione di parte del prezzo versato, per "nullità della clausola contrattuale individuante il prezzo" (sentenza 740/14). 2) Il Tribunale amministrativo del Veneto con ordinanza 10 febbraio 2016 ha sollevato
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