Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/04/2023, n. 14315
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Testo completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE S C nato a NAPOLI il 13/06/1966 PIERRO MICHELE nato a NAPOLI il 21/12/1981 PIERRO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/05/1955 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M C;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che D S C, P M e P A ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha accolto la richiesta di concordato con rinuncia ai restanti motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. presentata dal D S, confermando nel resto la conferma del Tribunale di Napoli Nord;
- che il difensore di A e M P, il 13 marzo 2023, ha proposto motivi con i quali ha ribadito le già sollevate censure;
- che il ricorso proposto dal D S va dichiarato inammissibile, giacché formulato avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., denunciando il ricorrente il vizio motivazionale della pronuncia e adducendo che la Corte avrebbe dovuto rigettare la richiesta di concordato, da lui stesso presentata, mentre il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è
udita la relazione svolta dal Consigliere M C;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che D S C, P M e P A ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha accolto la richiesta di concordato con rinuncia ai restanti motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. presentata dal D S, confermando nel resto la conferma del Tribunale di Napoli Nord;
- che il difensore di A e M P, il 13 marzo 2023, ha proposto motivi con i quali ha ribadito le già sollevate censure;
- che il ricorso proposto dal D S va dichiarato inammissibile, giacché formulato avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., denunciando il ricorrente il vizio motivazionale della pronuncia e adducendo che la Corte avrebbe dovuto rigettare la richiesta di concordato, da lui stesso presentata, mentre il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è
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