Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 06926
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to nel senso che segue. 2.3. Ragiona, per vero, la Corte d'Appello, sull'incontestata premessa di fatto che l'ATI fosse decaduta dal far valere le riserve azionate per difetto di forma («l'impresa si è invece limitata ad apporre quale esplicazione della riserva ... una mera clausola sostanzialmente di stile ... giacché ciò che difetta è, si ripete, la esplicazione degli elementi, dei quali l'impresa già disponeva, atti ad identificare la ragione della pretesa»), nonché sul fatto, parimenti incontroverso, che «con nota pervenuta alla TPL il 26 aprile 2000 l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana (avesse rigettato), nel merito, tutte le riserve avanzate dall'Impresa», che «la circostanza che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile non consente di ritenere disponibile anche la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento»;e che la rinuncia tacita alla facoltà di opporre l'eccezione di decadenza, argomentata in forza della citata nota 26.4.2000 deve risultare da «un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la RG 14277/13 ATI TPL-Regione Sicilia Est. C Marulli causa estintiva del diritto altrui», sicché essa non è ravvisabile «nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzate dalla controparte», giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente l'intervenuta decadenza. 2.4. Ora, è ben vero che l'assunto esternato con la prima affermazione, per quanto non privo del suggello di questa Corte, come ricordato dal decidente richiamando Cass., Sez I, 26/8/1997, n. 8014, non si allinei allo stato attuale dell'arte. Senza spingersi tanto innanzi, già Cass., Sez. I, 12/03/1973, n. 677 si era detta convinta che «la pubblica amministrazione appaltante può rinunciare al diritto di far valere la decadenza nella quale sia incorso l'appaltatore per non aver inserito nel registro di contabilità le riserve che intendeva formulare»;e, ribadendo a sua volta il concetto, Cass., Sez. I, 18/05/1977, n. 2015 si era data cura di precisare che «tale rinuncia può essere espressa, od anche manifestarsi tacitamente, con atti o comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della decadenza stessa». L'idea che si è venuta formando in prosieguo di tempo - e che ha preso piede nella giurisprudenza successiva - e che, inerendo l'art. 54 R.d. 350/1895 alla materia di diritti patrimoniali disponibili, nel cui ambito non possono non rientrare quelli che disciplinano il momento contrattuale del rapporto tra appaltatore e P.A., la ratio di esso, volta a tutelare la P.A. consentendole di valutare in ogni momento l'opportunità della permanenza del rapporto o la convenienza di un recesso relativamente ai maggiori costi prospettati, non autorizza ad affermare che da tanto derivi, in difetto di una tempestiva riserva, l'irrilevanza sostanziale e processuale del comportamento della stessa P.A., essendo invece coerente con la natura dell'istituto la possibilità RG 14277/13 ATI TPL-Rcgione Sicilia Est. CiMarulli che l'appaltante ritenga di non far valere le conseguenze sanzionatorie di quella norma (Cass., Sez. I, 7/02/2006, n. 2600;Cass., Sez. I, 26/01/2006, n. 1637;Cass., Sez. I, 14/03/2003, n. 3824). E su queste basi è divenuto ius receptum il principio che «in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350;tuttavia, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa» (Cass., Sez. III, 23/05/2011, n. 11310). 2.5. Sennoché la Corte d'Appello nel respingere la sollevata eccezione, ha fatto anche rilevare, come visto, che la rinuncia alla prescrizione «deve risultare da «un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui»;ed ha, perciò, escluso che un siffatto comportamento sia ravvisabile nel fatto del debitore che accetti di discutere nel merito le pretese avanzate dalla controparte, dato che il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente l'intervenuta decadenza. «Non pare che il rigetto nel merito» - chiosa il decidente - «di tutte le pretese dell'appaltatore costituisca comportamento incompatibile in modo assoluto con la volontà di giovarsi (in giudizio) della prescrizione». E' questo un apprezzamento di fatto che sfugge alla sua sindacabilità in diritto, neppure ove si faccia appello ai precedenti di questa Corte pretesamente di segno contrario, dato che la circostanza che vi sia RG 14277/13 ATI TPL-Regione Sicilia Est. Co M rulli stato un rigetto di merito, costituendo materia di una valutazione che ha luogo solo in punto di fatto in necessaria connessione con le altre circostanze che concorrono a definire il profilo in fatto della controversia - e questo ad esempio il caso insistentemente richiamato dal deducente ove vi era stato un esplicito riconoscimento della tempestività delle riserve - non può essere fonte di un principio di diritto applicabile in via generale. Neppure, però, si presta ad essere censurato sotto il profilo motivazionale dedotto che, ad onta del raggio impresso a detta contestazione mediante il richiamo a tutto il catalogo dei vizi motivazionali a suo tempo previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non evidenzia, peraltro, alcuna anomalia nell'iter logico- argomentativo della decisione, tanto più che essa, nel rimarcare la non conducenza nella specie della condotta ante atta dell'ente, non trascura di sottolineare il fatto che il rigetto da esso pronunciato avesse riguardato «tutte le pretese dell'appaltatore», di modo che ogni insistenza sul punto non suona che come un'indiretta sollecitazione a rivedere il giudizio in fatto esperito nelle sedi di merito.
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