Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/02/2018, n. 04227

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/02/2018, n. 04227
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04227
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

INANZA sul ricorso 18555-2012 proposto da: PIETROPAOLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SPLUGA

22 - 24, presso lo studio dell'avvocato P R, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e diieso dall'avvocato D M, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3569/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2012, R. G. N. 1319/2011. R.G. 18555/2012

RILEVATO

1. Che la Corte d'Appello in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, confermata nel resto, ha rigettato la domanda di R P, rivolta a ottenere dall'Inps la riliquidazione del trattamento di fine servizio / calcolato in base all'ultima retribuzione dallo stesso percepita quale dirigente di prima fascia presso il Ministero dell'Economia e Finanza e valorizzato con il computo dell'indennità di funzione, percepito per aver svolto l'incarico di Ispettore Tributario (e successivamente di Esperto del Secit - Servizio Consulenti e Ispettori Tributari) per sette anni dal 1997 al 2004. Che, sebbene nel 2000 il P fosse andato in quiescenza per raggiunti limiti di età, detto incarico era proseguito senza soluzione di continuità fino a naturale scadenza.

2. Che la Corte d'Appello ha ritenuto provata la circostanza che l'appellante avesse ricevuto dal Ministero nel 1997 un incarico fiduciario di durata triennale di Ispettore Tributario presso il Secit, e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato col MEF, un incarico di durata quadriennale di Esperto Tributario presso il medesimo Secit. Che in tale settennio complessivo lo svolgimento dell'incarico doveva ritenersi slegato dalle sorti del rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Che, in base alla ricostruzione della normativa sul conferimento d'incarico dirigenziale (d.P.R. n.287/1992 e d.P.R. n.107/2001), la clausola della sua risoluzione alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato o comunque al compimento del sessantacinquesimo anno di età, contemplata dal precedente d.P.R. n.10/1981 (art. 5), era stata definitivamente superata, il che ha portato il Giudice d'appello a far ritenere ragionevole che l'incarico, conferito in seguito all'emanazione del d.P.R. 287/1992, non fosse inciso dalla sorte del rapporto d'impiego a tempo indeterminato originario, cessato per il fisiologico raggiungimento dei limiti di età del dipendente.

3. Che la Corte territoriale ha considerato come le due vicende giuridiche (rapporto a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso e incarico dirigenziale a termine) viaggiassero su binari paralleli e distinti, non condividendo medesime origini ed eguali percorsi applicativi. Che pertanto, anche la corresponsione dell'indennità di fine servizio dovesse rispecchiare tale diverso regime, sicché per gli anni di servizio alle dipendenze del Mef (1960-2000) il dipendente avrebbe percepito l'indennità di buonuscita per gli aventi diritto alla pensione Inpdap, mentre per gli anni di espletamento dell'incarico di Esperto (2000-2004) avrebbe ottenuto il TFR, stante l'avvenuta equiparazione per legge dei trattamenti di fine servizio dell'area pubblica a quelli del settore privato.

4. Che avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione R P con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'Inps con tempestivo controricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rimane intimato.

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.P.R. n.287/1992. In virtù di tale disposizione, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto computare il periodo d'incarico presso il Secit come anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche dunque ai fini del ricalcolo dell'indennità di fine servizio valorizzata dal computo della cd. indennità di funzione percepita in qualità di esperto del predetto organismo.

2. Che con la seconda censura lamenta violazione dell'art. 112 cod. civ. per omessa pronuncia circa l'applicazione, alla fattispecie in esame, della disposizione di cui all'art. 1, co.267 della I. n. 662/1996. Che la norma, contenuta nella Legge Finanziaria, prevedeva che al dipendente pubblico iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che avesse avuto passaggi di carriera e di amministrazione senza soluzione di continuità, dovesse essere liquidata alla cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita, commisurata al periodo complessivo di servizio prestato. Che la cessazione dal "servizio" di cui alla norma si era verificata secondo il ricorrente nell'anno 2004 in cui era venuto a scadenza l'incarico presso il Secit, e dunque l'indennità di fine servizio doveva essere rícalcolata comprendendovi anche quanto corrisposto per il periodo seguente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
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