Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02229
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello de L'Aquila, con la sentenza emessa il 10 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accertato la responsabilità penale di ND IM e RI LL in relazione al delitto di furto tentato aggravato — artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen. — «perché, in concorso morale e materiale tra loro ed al fine di trarne profitto, dopo aver fatto ingresso — avendo forzato una finestra — nella casa di riposo "San Giuseppe" di proprietà del Comune di Avezzano, ormai dismessa, smontando circa dieci termosifoni e quattro pianali in acciaio, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsene, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, per l'intervento delle forze dell'ordine, che li hanno sorpresi in possesso di una chiave a pappagallo in acciaio e con la vettura con i sedili posteriori già abbassati, pronta per essere caricata. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per LL. Con recidiva reiterata specifica per IM. In Avezzano (AQ) il 29 gennaio 2021».
2. Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse del solo ND IM ed è articolato in quattro motivi, che verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di furto tentato. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe dato risposta alle censure formulate in appello in ordine alla versione resa dall'imputato, quella di essersi trovato nel cortile della struttura del Comune di Avezzano con l'unica finalità di aiutare LL a recuperare effetti personali, avendo rinvenuto sul posto la chiave a pappagallo e difettando la prova che il ricorrente, e non altri, avesse smontato i termosifoni, avendo seguito un ragionamento induttivo fallace la Corte di merito.
4. Il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante della violenza sulle cose, tratta da una serranda piegata e dall'apertura di una finestra.
5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, in ordine all'aggravante della esposizione alla pubblica fede, avendo errato la Corte di appello nel motivare, in quanto la casa di riposo del comune di Avezzano non era abbandonata ma solo dismessa, cosicché i beni non risultavano esposti alla pubblica fede.
6. Il quarto motivo propone vizio di motivazione per mancanza e illogicità manifesta in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62, comma 1, n. 4 cod. pen., alla ridotta riduzione per il tentativo, alla motivazione per la recidiva, nonché in ordine alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
8. Con conclusioni datate il 26 ottobre 2022 il difensore del ricorrente per un verso evidenziava che la requisitoria del pubblico ministero fosse errata in quanto afferente altro procedimento, sollecitando un rinvio per consentire alla Procura generale di formulare adeguate conclusioni nonché, riportandosi al ricorso, chiedendo comunque un rinvio della trattazione al fine di verificare se la persona offesa avesse o meno intenzione di sporgere querela, necessitata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In primo luogo va evidenziato che l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 risulta differita al 30 dicembre 2022, a seguito del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 che con l'art. 6, dal titolo «Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» introduce l'art. 99-bis nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, che posticipa l'entrata in vigore. Pertanto la richiesta di rinvio non è fondata, mentre le ragioni connesse alle conclusioni del pubblico ministero potevano essere fatte valere solo da quest'ultimo.
3. Tanto premesso, i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello. Va premesso che molte delle doglianze proposte risultano afferire alla carenza di motivazione della quale sarebbe affetta