Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1999, n. 1984
Sentenza
9 marzo 1999
Sentenza
9 marzo 1999
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Massime • 1
La norma di un P.R.G. che, in attuazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di fabbricati fronteggiantisi, deve esser osservata anche se soltanto su uno di essi sono aperte le finestre, mentre quello di fronte ha una parete cieca, perché detta norma è volta a stabilire, nell'interesse pubblico, un'idonea intercapedine tra edifici, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesa degli avvocati FULVIO FERLITO, CALOGERO NARESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO SI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dagli avvocati DE DONNO PECCHIOLI DONATELLA, PAOLO PECCHIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n. 10618/96 proposto da:
LO SI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dagli avvocati DE DONNO PECCHIOLI DONATELLA, PAOLO PECCHIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IS AN IN, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesa dagli avvocati FULVIO FERLITO, CALOGERO NARESE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 733/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 7/6/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/9/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
uditi gli Avvocati CALOGERO NARESE e FULVIO FERLITO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato PAOLO PECCHIOLI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IS NA, proprietaria di un villino con giardino, adiva il Pretore di Firenze, con ricorso di denuncia di nuova opera del 23/5/75 con il quale esponeva che il confinante AL AN, proprietario di un lotto di terreno su cui insisteva un fabbricato distante 3,27 dal suo confine e adibito a piano terra a stabilimento industriale ed al primo piano ad abitazione, nonché un garage sporgente rispetto al fabbricato principale e confinante con la sua proprietà, aveva ottenuto dal Sindaco di Campi Bisenzio licenzia di ristrutturazione generale della costruzione con trasformazione della parte industriale in civili abitazioni e profonde modifiche degli appartamenti preesistenti. Esponeva, inoltre, che il garage costruito in appoggio al muro di confine ed al muro perimetrale di detto fabbricato, già coperto a tetto, sarebbe stato trasformato, previa demolizione, in civile abitazione con soprastante loggia e terrazza fino al confine della proprietà della ricorrente e che, inoltre, dall'edificio ristrutturato si sarebbero esercitate da più parti vedute verso la sua proprietà a distanza inferiore a 10 metri fra pareti finestrate;
denunciava, pertanto, le illegittimità della licenza edilizia e delle opere conseguenti, chiedendo la sospensione dei lavori, salvo il successivo giudizio di merito per le demolizioni e/o per il risarcimento dei danni.
Il pretore, con ordinanza del 24/6/75 disponeva la sospensione dei lavori e il rinvio per il giudizio di merito ad altra udienza ove, ritenuta la propria incompetenza, disponeva la riassunzione avanti al tribunale di Firenze. Con atto di citazione la IS provvedeva a tale incombente.
Medio tempore, a seguito di istanze amministrativa inoltrate dalla IS, il sindaco di Campi Bisenzio revocava in parte la licenza edilizia e ordinava al AL di provvedere alla demolizione delle opere indicate nell'ordinanza n. 16974. Il AL adiva il T.A.R., interveniva nel giudizio la IS. Il Tribunale amministrativo confermava i provvedimenti sindacati. Avverso detta decisione, proponeva appello il AL, mentre la IS instava per l'appello incidentale;
il Consiglio di Stato confermava la sentenza del T.A.R.Dopo la pubblicazione di quest'ultima sentenza, il tribunale di
Firenze pronunciava sentenza non definitiva il 23/7/83, condannando il AL alla riduzione in pristino della costruzione accessoria (ex garage) e all'eliminazione delle soprastanti loggia e terrazza, nonché al risarcimento dei danni conseguiti dalla IS per la eccessiva volumetria realizzata da controparte.
Esperita ulteriore istruttoria, il tribunale emetteva sentenza definitiva di condanna del AL al pagamento in favore di IS NA di £. 24.000.000 e "di £.
2.100 giornaliere dal 1974 ad oggi" con interessi legali dal 26/1/76 al saldo, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso dette decisioni proponeva appello AL SI;
resisteva e proponeva appello incidentale IS NA.
La C.A. di Firenze, con sentenza 21/4-7/6/95, così statuiva:
"limita la condanna di AL SI a pagare a IS NA la somma di £. 26.719.313 a titolo di risarcimento danno, ferme le ulteriori statuizioni;
lo condanna anche a rimborsare le spese processuali".
Contro detta decisione propone ricorso per cassazione IS NA, articolando tre motivi, propone impugnazione anche AL SI (n. 10618/96) con ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
Col primo mezzo di ricorso la IS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 873 c.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la C.A. non ha tenuto in alcuna considerazione ne' il giudicato del Consiglio di Stato, di conferma dei provvedimenti sindacali, con i quali era stata annullata la licenza edilizia del AL ed era stata ordinata la demolizione delle opere lesive dei diritti della IS, tra cui l'edificio lungo il confine, ne' il fatto che detta costruzione era stata demolita e poi ricostruita, per cui non avrebbe potuto risorgere in situ, in quanto non conforme alle prescrizioni sulle distanze del piano regolatore vigente. Al riguardo la C.A. aveva ritenuto non completamente demolito il garage per essere rimaste in piedi due pareti, senza, peraltro, rilevare che l'una era il muro di confine con la ricorrente e l'altro il muro perimetrale dell'edificio principale del AL.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. sì come integrato dall'art. 10 della N.T.A del P.R.G. del Comune di Campi Bisenzio (nel quale è richiamato l'art. 9