Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2019, n. 7950

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Massime2

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto capitale (compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie) ed i contributi in conto di esercizio (anche nella forma di contributi a fondo perduto), pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell'impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, come si ricava sia dagli artt. 85, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986, sia dai principi contabili e, pertanto, devono essere tutti iscritti in bilancio nel conto economico dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva invece affermato che i contributi POR, ricevuti dall'impresa, dovessero essere appostati solo nello stato patrimoniale e non dichiarati, tra i ricavi, nel conto economico).

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto capitale (compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie) ed i contributi in conto di esercizio (anche nella forma di contributi a fondo perduto), pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell'impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, come si ricava sia dagli artt. 85, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986, sia dai principi contabili e, pertanto, devono essere tutti iscritti in bilancio nel conto economico dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva invece affermato che i contributi POR, ricevuti dall'impresa, dovessero essere appostati solo nello stato patrimoniale e non dichiarati, tra i ricavi, nel conto economico).

Massima tratta dal CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2019, n. 7950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7950
Data del deposito : 21 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate, dopo verifica fiscale, accertava nei confronti della società e dei soci ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, un reddito di impresa quanto alla società di Euro 186.225,00, con conseguente rideterminazione del reddito ai fini IRPEF dei soci, per effetto di recupero di maggiori ricavi derivanti da operazioni non fatturate, per costi non giustificati, e per contributi POR 2000/2006 non contabilizzati, questi ultimi in dettaglio, poichè qui di interesse, per Euro 128.701,00.

Quanto al recupero appena citato, l'Agenzia delle Entrate accertava che la società I. aveva richiesto e ottenuto un contributo POR per gli anni 2000-2006 per Euro 129.415,00;
tal contributo non era stato indicato nella dichiarazione dell'anno di riferimento. Inoltre, dopo solo quattro giorni dall'incasso, l'importo era fuoriuscito dalla società con l'emissione di quattro assegni circolari per il suo intero ammontare. La seguente verifica della GdF accertava poi che la società aveva acquistato attrezzature per Euro 126.000,00 dalla società M.;
acquisto ritenuto fittizio in quanto la fattura emessa dal fornitore era stata poi stornata tre giorni dopo l'emissione di quella relativa all'acquisto.

Per quanto qui di interesse, l'Ufficio contestava l'omessa imputazione e imposizione per cassa del contributo in parola, erogato in sostanza in conto capitale;
la società infatti non aveva indicato in dichiarazione se non modestissimi ricavi e nessun altro componente positivo di reddito.

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento, sostenendo che il contributo in questione era stato erogato come finanziamento a fondo perduto, quindi come tale era stato regolarmente contabilizzato, e non andava di conseguenza indicato e dichiarato tra i ricavi.

La CTP di Bari respingeva il ricorso riconoscendo al contributo in oggetto la natura di ricavo concorrente a formare il reddito secondo il principio di competenza se contributo in conto impianti, o secondo il principio di cassa se contributo in conto capitale;
in ogni caso riteneva fondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate in quanto esso non era stato in alcun modo indicato in dichiarazione.

Appellavano i contribuenti, e la CTR Puglia riformava la sentenza di primo grado, statuendo che il contributo in oggetto era stato correttamente indicato unicamente nello stato patrimoniale e non doveva quindi essere indicato nel conto economico;
di qui la sua irrilevanza e corretta non indicazione in dichiarazione.

Ricorre l'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 55 T.U.I.R. (oggi art. 88 T.U.I.R., comma 3, lett. B ) e dell'art. 53 T.U.I.R., comma a, lett. F (oggi art. 85 T.U.I.R.) nonchè insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione

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